Assunzione obbligatoria degli orfani di vittime della criminalità organizzata: fuori dalla quota di riserva dell’1% (Cass. civ. Sez. Lav n. 10408 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998, nel riconoscere ai figli unici superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria, esclude espressamente per tali soggetti l’applicabilità della quota di riserva dell’1% di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, riservata ai lavoratori disabili. Il riferimento contenuto nell’art. 1 l. n. 25/2011, di interpretazione autentica, al superamento di detta quota deve intendersi nel senso che il diritto all’assunzione obbligatoria può essere riconosciuto anche oltre tale percentuale, incontra solo il vincolo dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e non richiede il preventivo esaurimento della quota stessa. La norma di interpretazione autentica non ha, infatti, superato la previsione di inapplicabilità della quota di riserva, che resta ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3 l. n. 68/1999.
Il Fatto
Il figlio orfano di una vittima della criminalità organizzata aveva agito in giudizio nei confronti del Comune e della Città Metropolitana per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione mediante chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998, in relazione alla qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto o, in subordine, a quella immediatamente inferiore, nonché la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l’assunzione non soggetta alla quota di riserva. La Corte d’Appello, in riforma, l’aveva rigettata sul presupposto che l’assunzione fosse preclusa dall’avvenuto superamento della soglia dell’1%. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione della Corte territoriale fondata sul richiamo, operato dalla legge, alle “vigenti disposizioni legislative” in materia di collocamento obbligatorio. Tale richiamo, infatti, non impone l’osservanza dell’art. 3 l. n. 68/1999 quale norma che stabilisce una quota di riserva, poiché questa disposizione si limita a prevedere la percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette che i datori di lavoro sono tenuti ad assumere in base all’entità dell’organico.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 1, quarto periodo, comma 2, l. n. 407/1998 prevede espressamente, per i figli superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, l’esonero dall’applicazione della quota di riserva dell’1% di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999. Ne consegue che la disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1 l. n. 25/2011 non ha superato la previsione di inapplicabilità di detta quota, con la precisazione che il riferimento al “superamento” deve essere inteso nel senso che il diritto alle assunzioni obbligatorie per la categoria in questione può essere riconosciuto anche oltre la percentuale dell’1%.
Pertanto, l’unico vincolo per l’assunzione degli orfani di vittime della criminalità organizzata è rappresentato dai limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento, vincolo dal quale è invece sottratta la sola categoria dei lavoratori disabili. La sentenza impugnata, avendo erroneamente ritenuto preclusa l’assunzione per l’avvenuto superamento della quota, è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa e dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.
Nota della Redazione
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