Correzione di errore materiale: il giudice non può estendere la cassazione a capi non impugnati (Cass. civ. Sez. 2 n. 10406 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per ampliare il contenuto dispositivo di una pronuncia di legittimità, ma solo per eliminare difformità tra il testo e la volontà del giudice. La sentenza di cassazione, quando accoglie soltanto uno dei motivi di ricorso, ha effetto limitatamente al motivo accolto, con la conseguenza che le altre statuizioni del provvedimento impugnato restano definitive e non possono essere rimesse in discussione. Il giudice del rinvio, e ancor meno la parte, non può estendere la portata del decisum a capi non investiti dall’impugnazione, essendo ciò precluso dal principio del divieto di reformatio in peius e dal principio dispositivo.
Il Fatto
Un gruppo di ricorrenti aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d’Appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva regolamentato le spese del giudizio di opposizione, del grado di legittimità e del giudizio di rinvio, riconoscendole solo nella misura della metà, con compensazione del residuo. Con l’unico motivo accolto, i ricorrenti avevano dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto il primo grado di merito si era concluso con la condanna integrale dell’Amministrazione alle spese.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26955 del 2024, aveva accolto il ricorso limitatamente a tale motivo, cassando il decreto “nei limiti dell’accoglimento del ricorso” e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il riconoscimento delle spese del giudizio di opposizione per l’intero. Successivamente, i ricorrenti hanno proposto istanza di correzione di errore materiale, sostenendo che la Corte avesse omesso di liquidare i compensi per uno dei due giudizi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’istanza di correzione evidentemente infondata, rilevando che la propria precedente ordinanza aveva esplicitamente cassato il decreto della Corte d’Appello di Perugia «in relazione al motivo accolto» e, quindi, limitatamente alla statuizione di compensazione del giudizio di opposizione, preclusa dal divieto di reformatio in peius. La decisione di legittimità non aveva, invece, inciso sulle diverse statuizioni, che erano rimaste definitive.
La Corte ha chiarito che l’errore materiale non può essere invocato per ottenere una diversa o più ampia regolamentazione delle spese, ma solo per correggere una difformità meramente formale tra il dispositivo e la motivazione. Nel caso di specie, la pretesa omissione lamentata dai ricorrenti non configurava un vizio della pronuncia, bensì la conseguenza diretta dell’ambito limitato della cassazione, che non aveva investito gli altri capi della decisione.
Quanto all’eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero, la Corte ne ha escluso la necessità, attesa l’evidente infondatezza dell’istanza, in applicazione del principio di economia processuale. Nessuna pronuncia è stata infine emessa sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura sostanzialmente amministrativa, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 29432 del 14/11/2024. L’istanza è stata pertanto rigettata.
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Nota della Redazione
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