Obbligo vaccinale e sospensione dal lavoro: PEC inidonea in luogo dell’attestazione medica (TAR Molise n. 253 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale del personale del comparto della difesa e sicurezza, l’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 impone all’amministrazione di invitare il dipendente a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante la vaccinazione ovvero l’attestazione di omissione o differimento ai sensi dell’art. 4, comma 2. La mancata presentazione di tale documentazione determina l’accertamento dell’inadempimento e l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. Una dichiarazione inviata a mezzo PEC, con cui l’interessato si limiti ad affermare di versare nelle condizioni di esenzione riservandosi di produrre la certificazione in seguito, non integra la documentazione normativamente richiesta. Il certificato medico tardivamente prodotto è inidoneo se non consente di verificare la legittimazione del sanitario certificatore secondo le circolari del Ministero della Salute e non contiene alcun riferimento al pericolo per la salute né a specifiche condizioni cliniche documentate.
Il Fatto
Nel corso di attività di controllo la Questura di Campobasso accertava che il ricorrente, appartenente al personale della Polizia di Stato, non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021. Con nota del 18 dicembre 2021, notificata il 10 gennaio 2022, l’amministrazione lo invitava a produrre entro cinque giorni la documentazione prevista dalla norma, avvertendolo che il mancato adempimento avrebbe comportato la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Il dipendente inviava una PEC il 14 gennaio 2022, dichiarando di trovarsi nella condizione di cui all’art. 4, comma 2, e annunciando la consegna a mano della certificazione il giorno successivo. Solo il 17 gennaio 2022 recapitava un certificato di esonero datato 3 gennaio 2022. Il Questore adottava quindi il decreto n. 1279 del 19 gennaio 2022 di sospensione, basato sul parere del Medico responsabile della Polizia che aveva giudicato il certificato non conforme alle caratteristiche formali indicate dalla circolare ministeriale. Il ricorrente impugnava il provvedimento e, successivamente, anche il decreto n. 7823 del 26 marzo 2022 con cui era stata fatta cessare l’applicazione della sospensione dal 25 marzo 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, nella versione vigente ratione temporis, che assoggettava il personale del comparto della difesa e sicurezza all’obbligo vaccinale. L’amministrazione, secondo il Tribunale, si è scrupolosamente attenuta al dettato normativo: ha dapprima formalizzato l’invito a produrre la documentazione e poi, in difetto dell’adempimento, ha comunicato la sospensione con conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Quanto alla PEC del 14 gennaio 2022, il TAR rileva che essa non veicolava alcuna delle documentazioni previste dalla norma. La semplice dichiarazione di versare nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 2, con riserva di produrre successivamente la certificazione medica, non era sufficiente a sottrarre il dipendente all’immediata sospensione. Da qui la legittimità dell’accertamento dell’inadempimento.
Il certificato consegnato il 17 gennaio 2022 risulta poi oggettivamente inidoneo. Sotto il primo profilo, non consentiva di verificare che il medico certificatore operasse nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, come richiesto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021. La parte ricorrente si è limitata a provare l’iscrizione del sanitario nell’elenco dei medici di medicina generale del Distretto, senza dimostrarne l’impiego nella campagna vaccinale.
Sotto il secondo profilo, l’attestato si limitava a riportare apodittiche affermazioni di esenzione, senza alcun riferimento all’accertato pericolo per la salute né a specifiche condizioni cliniche documentate. Il Tribunale esclude inoltre che la sopravvenienza del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, che ha ampliato la platea dei sanitari abilitati, possa venire in rilievo, non avendo il ricorrente mai affermato che il certificatore fosse il proprio medico curante.
Accertata la legittimità dell’azione amministrativa, il TAR dichiara infondato il ricorso introduttivo e, di riflesso, l’atto di motivi aggiunti, basato su una doglianza di mera invalidità derivata. La questione relativa alla pretesa privazione dei diritti connessi alla prestazione lavorativa è dichiarata estranea al thema decidendum, perché sollevata con memoria mai notificata alla controparte. Le spese sono compensate per sussistenza delle eccezionali ragioni di legge.
Nota della Redazione
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