Autotutela e demolizione illegittime se il muro di cinta rispetta le distanze (TAR Lombardia n. 340 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela che si fondi esclusivamente sull’asserita inderogabilità della distanza di tre metri prescritta dall’art. 907, primo comma, cod. civ. è illegittimo, poiché la servitù di veduta è per sua natura derogabile in presenza dell’espresso assenso del titolare, nella specie rilasciato dall’amministrazione con il provvedimento di autorizzazione condizionata. L’annullamento d’ufficio richiede inoltre la motivazione su un interesse pubblico ulteriore e diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo estrinsecarsi in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi. La recinzione che integri un muro di cinta isolato, di altezza non superiore a tre metri, non è soggetta alle distanze “tra edifici” e non necessita di permesso di costruire. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione fondata su tali presupposti, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il diniego di accertamento di conformità.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un edificio con cortile nel Comune di Cappella Cantone, area gravata da servitù di passaggio e di veduta a favore del confinante edificio comunale. Con CILA del 9 ottobre 2023 rappresentava la volontà di chiudere il cortile con un muretto in calcestruzzo e soprastante barriera metallica. Il responsabile del Servizio Tecnico, con provvedimento del 10 ottobre 2023, autorizzava l’intervento a due condizioni: conservazione di un passaggio minimo di 1,50 metri e posa della recinzione a 1,50 metri dalle finestre comunali, con altezza massima di 2,00 metri. La società accettava e avviava i lavori.
Pochi giorni dopo l’amministrazione disponeva la sospensione dei lavori e annullava in autotutela il provvedimento di assenso, rilevando la necessità di arretrare la recinzione a tre metri ai sensi dell’art. 907, primo comma, cod. civ.. Seguiva l’ordinanza di demolizione delle opere, motivata dall’assenza di permesso di costruire e dalla violazione dell’art. 30 delle NTA del PGT. Respinta l’istanza di sanatoria, la società impugnava tutti i provvedimenti con tre ricorsi, riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità dei primi due ricorsi, osservando che l’esame del gravame avverso l’autotutela è pregiudiziale rispetto agli altri, potendo il suo accoglimento riverberare effetti vizianti sui provvedimenti successivi.
Nel merito, il primo ricorso è fondato. Il ripensamento comunale si fonda soltanto sull’asserita inderogabilità della distanza di tre metri, ma la norma civilistica è derogabile in presenza dell’espresso assenso del titolare della servitù di veduta, assenso concretamente prestato con il provvedimento del 10 ottobre 2023. La motivazione dell’autotutela omette inoltre ogni riferimento a un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, in violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato Sez. VI n. 10772 del 2023; TAR Brescia Sez. I n. 194 del 2021).
Quanto all’ordinanza di demolizione, la motivazione è illegittima sotto entrambi i profili. L’intervento non necessitava di permesso di costruire, essendo già assentito con il provvedimento condizionato, illegittimamente annullato e dunque ancora efficace alla data dell’ordinanza. Né si tratta di nuova costruzione, ma di mera recinzione qualificabile come muro di cinta secondo i requisiti delineati dalla giurisprudenza civilista (Cass. civ. Sez. II n. 10265 del 2016): muro isolato, destinato alla demarcazione del confine e di altezza inferiore a tre metri. Non trova quindi applicazione l’art. 878 cod. civ. né l’art. 30 delle NTA del PGT, che riguarda le sole distanze tra edifici (Cass. civ. Sez. I n. 5335 del 2021; Cass. civ. Sez. II n. 26713 del 2020).
Il terzo ricorso, avverso il diniego di sanatoria, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuti meno gli atti presupposti e risultando l’intervento legittimo e assentito; il Collegio lo accoglie comunque nel merito per esigenze di chiarezza, onde evitare che resti in vita un provvedimento foriero di confusione. La domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, è dichiarata improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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