Astreinte non dovute se l’esecuzione segue l’ordine del giudice (TAR Sicilia n. 1567 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha natura di misura coercitiva indiretta, con funzione sanzionatoria e sollecitatoria, non risarcitoria. La sua efficacia deterrente si realizza rispetto ai comportamenti successivi all’ordine del giudice che ne dispone il pagamento; ove riferita a inadempimenti pregressi, assume invece natura meramente risarcitoria e richiede la prova del danno. Ne consegue il rigetto della domanda di fissazione della somma quando l’amministrazione abbia comunque adempiuto dopo il provvedimento giurisdizionale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa e non può essere pronunciata in difetto di documentazione; resta possibile la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato nascente da un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario nei confronti del Comune intimato. Con una prima sentenza il TAR aveva dichiarato l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al titolo e nominato un commissario ad acta. Con una seconda sentenza, resa sull’istanza di chiarimenti, ha ordinato l’integrale esecuzione del titolo, confermando il commissario.

Con l’istanza del 7 marzo 2025 il ricorrente ha denunciato la persistente inerzia dell’ente e del commissario, chiedendo il pagamento della residua somma, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Nelle more, secondo quanto riferito dalla difesa, il Comune ha corrisposto l’importo dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la sorte della pretesa creditoria. Richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorda che la cessazione della materia del contendere esige una verifica nel merito della piena e inequivoca soddisfazione del bene della vita, con attitudine a proiettarsi fuori dal processo. Nel caso concreto manca però la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

Il giudice amministrativo può tuttavia desumere dall’intervento di fatti univoci, dopo la proposizione della domanda, e dal comportamento delle parti argomenti di prova sulla sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm.. L’istanza è quindi dichiarata improcedibile nella parte relativa alla pretesa creditoria.

Quanto alla domanda di fissazione della somma, il TAR richiama l’insegnamento del Cons. Stato, sez. V, n. 7196 del 2024: le astreintes non riparano il pregiudizio da mancata esecuzione, ma sanzionano la disobbedienza e stimolano il debitore all’adempimento. Sulla scorta del proprio precedente (TAR Sicilia, Catania, n. 707 del 2025), precisa che la funzione general-preventiva opera solo per comportamenti successivi all’ordine del giudice.

Poiché il pagamento è intervenuto dopo il provvedimento giurisdizionale, la misura coercitiva non trova applicazione. La domanda, riproposta in chiave risarcitoria, è respinta anche sotto tale profilo, difettando la prova del danno.

Il tardivo adempimento e la fondatezza della pretesa pecuniaria giustificano la condanna dell’ente alle spese di fase, liquidate in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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