Sospensione SCIA oltre sessanta giorni e difformità dal permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1571 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare della SCIA non può essere motivata per relationem rispetto a un permesso di costruire che riguardi opere diverse da quelle oggetto della segnalazione, poiché la SCIA costituisce titolo edilizio autonomo e la sua legittimità non si ricava per confronto con un precedente titolo. Il potere di reazione dell’amministrazione alle opere segnalate va esercitato nel termine di sessanta giorni ovvero, fuori termine, mediante l’esercizio del potere di autotutela, con motivazione puntuale sulle difformità rilevate. Il provvedimento cautelare non seguito, nel termine di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, da ulteriori determinazioni, diviene inefficace. Resta invece legittima l’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 quando la difformità delle opere rispetto al titolo risulti pacifica e la documentazione tecnica allegata al permesso non sia stata validamente superata.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Noto, otteneva il permesso di costruire n. 122/2020 per cinque unità abitative, poi integrato da una SCIA in variante recante due piscine. Nel progetto originario era previsto un arretramento di quattro metri dal confine stradale; prima del rilascio del titolo la ricorrente sostituiva l’elaborato grafico con una tavola aggiornata che, a suo dire, eliminava l’arretramento, ritenuto riferito al solo fronte opposto della strada.

Un sopralluogo del 2024 accertava l’assenza dell’arretramento e la presenza di un muro di recinzione nella fascia di rispetto stradale. Il Comune ingiungeva quindi la demolizione con ordinanza n. 51-D/2024, sospendeva cautelativamente la SCIA e rigettava l’istanza di annullamento in autotutela. La ricorrente impugnava tutti gli atti, deducendo travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e violazione degli artt. 31, 36-bis e 37 d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure avverso l’ordinanza di demolizione. La tesi della ricorrente è che la sostituzione della tavola grafica prima del rilascio del titolo avrebbe reso non necessaria alcuna variante, eliminando l’arretramento dal progetto assentito.

L’assunto non è condiviso. Dalla tavola aggiornata non emerge alcun dato dal quale evincere chiaramente la volontà di non eseguire l’arretramento; anzi, il calcolo volumetrico richiama una “fascia inedificabile da sottrarre” di dimensioni 4×23,5, elemento di ambiguità. La ricorrente ha peraltro sostituito solo l’allegato grafico, lasciando immutata la relazione tecnica, anch’essa parte integrante del titolo e ancora recante l’arretramento.

Il Tribunale ritiene quindi di poter prescindere dall’esame dell’ampiezza della fascia di rispetto, poiché in ogni caso sussiste una difformità tra quanto realizzato e quanto assentito, confermata dalla stessa ricorrente. Il verbale del 2021 non soccorre, essendo generico sulle distanze dal ciglio stradale. L’ordinanza risulta pertanto legittima e le censure sono infondate, come quelle avverso la nota di rigetto dell’istanza di autotutela, atto meramente confermativo.

Diversa è la sorte del provvedimento di sospensione della SCIA. Esso è affetto da eccesso di potere per motivazione illogica: il riferimento alla difformità rispetto al permesso di costruire è incongruo, perché la SCIA è titolo autonomo e riguarda opere progettate in momento successivo. Né la sospensione, disposta ben oltre i sessanta giorni, poteva giustificarsi in ragione dell’ordinanza di demolizione, che concerne un muro di recinzione, opera diversa da quelle segnalate.

L’amministrazione avrebbe dovuto valutare autonomamente le opere oggetto di SCIA e intervenire nel termine di legge ovvero in autotutela, con motivazione puntuale. Il provvedimento cautelare, non seguito da ulteriori determinazioni nel termine di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è inoltre divenuto inefficace, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. II, n. 1256 del 2025). Il ricorso è quindi accolto in parte qua, con annullamento del provvedimento del 6.5.2024 e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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