Parere di conformità provinciale non può imporre stralcio di aree edificabili (TAR Marche n. 357 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che le Province sono chiamate a rendere nel procedimento di approvazione del P.R.G. e delle sue varianti ai sensi dell’art. 26 della L.R. Marche n. 34/1992 è limitato alla verifica della conformità dello strumento urbanistico comunale con la pianificazione sovraordinata e con le norme di legge, essendo preclusa ogni ingerenza sul merito delle scelte pianificatorie riservate al Comune. Ove il bene storico oggetto di tutela non sia censito direttamente dal P.P.A.R., ma individuato dal Comune in sede di trasposizione attiva della vincolistica paesaggistica, non può configurarsi un contrasto della variante con il piano paesistico. In tal caso il parere provinciale che disponga lo stralcio di un’area edificabile è illegittimo se non confuta nel merito, con adeguata istruttoria, le scelte comunali e non tiene conto delle pertinenti disposizioni delle N.T.A. del P.P.A.R. È illegittimo, per difetto di motivazione, il parere che imponga lo stralcio sull’errato presupposto del contrasto con il piano paesistico, senza considerare l’attività pianificatoria integrativa già svolta dal Comune.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel territorio comunale, impugna la variante generale al P.R.G. in adeguamento al P.T.C., approvata in via definitiva, nella parte in cui ai suoi terreni è stata impressa la destinazione a zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale anziché a zona residenziale di espansione A.T.3.3.
Nell’originaria adozione l’area era inclusa tra quelle edificabili, in aderenza a lottizzazioni già avviate. In sede di V.A.S. la Provincia aveva prescritto che, negli ambiti di tutela integrale del P.P.A.R. correlati agli edifici storici, fosse evitata ogni trasformazione contrastante con gli artt. 39 e 40 delle N.T.A. del P.P.A.R. Il Comune, con le controdeduzioni, aveva riorganizzato il comparto in due lotti e ridotto le volumetrie, ritenendo la previsione compatibile con la tutela dei beni storici. La Provincia, nel parere definitivo, ha confermato lo stralcio integrale dell’area; il Comune vi si è adeguato approvando definitivamente la variante. Di qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato normativo: il concetto di conformità si presta a interpretazioni estensive e sovente i Comuni si adeguano ai rilievi provinciali per addivenire celermente all’approvazione del piano. Tuttavia l’esigenza di rendere operativo il nuovo strumento urbanistico non può sempre prevalere sugli interessi dei soggetti che dalla rinuncia del Comune a difendere le proprie scelte subiscono un pregiudizio. Il presupposto essenziale è che il parere provinciale comprovi il contrasto con la pianificazione sovraordinata o con norme di legge; in caso contrario l’adeguamento è criticabile.
Nel caso concreto il bene storico rilevante, lungi dall’essere censito direttamente dal P.P.A.R., è stato individuato dal Comune in sede di trasposizione attiva dei vincoli. Da ciò due conseguenze: non si può parlare di difformità della variante rispetto al P.P.A.R., e il parere provinciale avrebbe dovuto confutare nel merito le scelte comunali. L’art. 19 delle N.T.A. non pone alcun divieto assoluto di trasformazione nelle aree limitrofe ai beni tutelati, e l’art. 40 prevede un ambito di tutela provvisorio di 150 metri, che i Comuni erano liberi di confermare o ampliare. Sono pertanto legittime scelte pianificatorie che, nel rispetto dei limiti inderogabili, contemperino i vari interessi in potenziale contrasto, censurabili dalla Provincia solo a seguito di adeguata istruttoria.
Il Tribunale condivide l’argomento secondo cui, anche a voler ritenere il sovradimensionamento, non spettava alla Provincia stabilire quali aree stralciare: al sovradimensionamento si può ovviare riducendo proporzionalmente gli indici edificatori. Convincono anche le censure sul difetto di motivazione: il Comune, per ben due volte, aveva difeso la propria scelta, riducendo le volumetrie e ipotizzando una diversa dislocazione delle costruzioni per allontanare l’edificato dal bene storico. Di tale attività la Provincia non ha tenuto conto, disponendo lo stralcio sull’errato presupposto del contrasto con il P.P.A.R. Rileva, infine, la circostanza che la Provincia abbia ritenuto legittime zone edificabili poste a ridosso di uno dei beni storici in rilievo.
Il secondo motivo, sulla mancata conferma dell’incremento di volumetria provvisoriamente assentito, è invece infondato: le determinazioni assunte in corso di pianificazione sono di per sé provvisorie e l’eventuale accoglimento di un’osservazione non implica il loro consolidamento; la decisione, ispirata al contemperamento degli interessi, è legittima e motivata. Accolto il primo motivo, il ricorso è accolto nei limiti dell’interesse della ricorrente, con declaratoria dell’obbligo del Comune di ripianificare le aree alla luce delle considerazioni della motivazione; spese a carico del Comune e compensate verso la Provincia.
Nota della Redazione
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