Astreinte negata in ottemperanza per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 936 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, pur riconoscendo l’astratta ammissibilità della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, può negarla in concreto ove ricorrano le altre ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico costituiscono, in quanto fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., fattori valutabili dal giudice dell’ottemperanza nell’esercizio del suo potere discrezionale. Il criterio di specialità, favorevole al debitore pubblico, giustifica un trattamento differenziato rispetto al regime del codice di rito civile, ove opera il solo limite della manifesta iniquità. La misura conserva natura sanzionatoria e non reintegratoria, sicché la sua applicazione presuppone una verifica concreta dei presupposti e non consegue automaticamente all’accertato inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante accreditamento di una somma per gli anni scolastici dal 2018 al 2023.
La pronuncia è passata in giudicato e non è stata spontaneamente eseguita. L’interessata ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito stabilito e, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni dell’azione esecutiva. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione, con soddisfacimento dei presupposti di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione, che va pertanto condannata a dare esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
La parte più rilevante riguarda la richiesta di astreinte. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, che ha escluso preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto verso la pubblica amministrazione, ma ha chiarito che le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive vanno valutate in concreto.
L’Adunanza Plenaria n. 15/2014 ha evidenziato che la specialità del debitore pubblico — per le difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici — ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo.
Nella specie il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna all’astreinte, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa conforme. Tali ragioni ostative operano, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. L’opposta domanda è quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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