Astreinte nel giudizio di ottemperanza solo per inerzie successive al giudice (TAR Sicilia n. 707 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non ha funzione risarcitoria, ma coercitivo-sanzionatoria: essa non ripara il pregiudizio da mancata esecuzione, bensì sanziona la disobbedienza al comando giudiziario e stimola il debitore all’adempimento. Ne consegue che la violazione, l’inosservanza e il ritardo rilevanti sono soltanto quelli successivi alla pronuncia del giudice dell’ottemperanza che ne dispone il pagamento. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente all’esecuzione del titolo avvenuta prima di tale pronuncia, travolge la domanda di astreinte, che va rigettata per difetto dei presupposti. La completa esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 149 del 20 febbraio 2024, con cui era stato accertato il suo diritto alla progressione di carriera e agli scatti di anzianità, con conseguente condanna del Ministero al pagamento degli incrementi stipendiali maturati e della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
La sentenza, notificata all’ente il 29 febbraio 2024, era passata in giudicato. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha versato in atti i decreti di riconoscimento della progressione, di corresponsione delle differenze economiche e di liquidazione degli interessi e della rivalutazione. All’udienza il difensore del ricorrente ha dato atto dell’integrale esecuzione, avvenuta dopo la proposizione del ricorso, concludendo per la cessazione della materia del contendere e per la condanna alle spese e all’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato dagli atti e dalle dichiarazioni del difensore che la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alla domanda di astreinte, il TAR ha qualificato la penalità di mora come misura a funzione non risarcitoria ma sollecitatoria e sanzionatoria, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui essa non è volta a riparare il pregiudizio da non esecuzione, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento. Il Tribunale ha ribadito, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 7196 del 21 agosto 2024, che la misura assume nel processo amministrativo una marcata matrice sanzionatoria, atteggiandosi a tecnica compulsoria che si affianca alla tecnica surrogatoria del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha poi valorizzato il dato testuale dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che collega la penalità a ogni violazione o inosservanza successiva e a ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, dopo aver precisato che è il giudice dell’ottemperanza a fissarne l’importo. Da ciò la conseguenza che le condotte rilevanti sono solo quelle successive alla pronuncia del giudice dell’ottemperanza.
La funzione deterrente e general-preventiva dell’istituto può realizzarsi, secondo il Tribunale, solo rispetto a comportamenti successivi all’ordine che ne dispone il pagamento, mentre un’applicazione riferita anche a inadempimenti pregressi ne snaturerebbe la funzione, attribuendole natura meramente risarcitoria, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 5580 del 9 dicembre 2015.
Pertanto la cessazione della materia del contendere, conseguente all’esecuzione del titolo prima della pronuncia del giudice dell’ottemperanza, travolge la domanda di astreinte, rigettata per difetto dei presupposti. Poiché la completa esecuzione è avvenuta dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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