Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello amministrativo (Cons. Stato n. 3640 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del difensore di non voler più coltivare il gravame, per essere venuto meno l’interesse alla sua decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello per carenza sopravvenuta di interesse. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando la parte, ritualmente, rappresenti il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. L’assetto decisorio di primo grado resta pertanto fermo, non essendo intervenuta alcuna statuizione di riforma sul merito. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore censura e preclude l’esame dei motivi.

Il Fatto

Il Comune di Eboli, con ordinanza n. 282 del 2 ottobre 2018, aveva intimato alla proprietaria di un fabbricato la demolizione di molteplici opere edilizie realizzate in zona agricola in assenza di permesso di costruire. La destinataria impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, deducendo l’illegittimità dell’ordine per la pendenza, sulle stesse opere, di un procedimento di condono edilizio e per la natura precaria e pertinenziale dei manufatti.

Il TAR rigettava il ricorso, ritenendolo infondato, con compensazione delle spese. Avverso tale pronuncia la proprietaria proponeva appello, articolando più motivi e riproponendo le censure non esaminate in primo grado. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

All’udienza di smaltimento il difensore dell’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso, in coerenza con quanto già rappresentato con la memoria depositata il 24 marzo 2026. Il Collegio ha quindi preso atto della dichiarazione della parte.

La Sezione ha tratto da tale dichiarazione la conseguenza processuale coerente: l’improcedibilità dell’appello. La rinuncia a coltivare l’impugnazione, fondata sul venir meno dell’interesse alla decisione, preclude l’esame del merito dei motivi. Il Consiglio di Stato non è stato chiamato a valutare nel merito le censure sull’art. 39 l. n. 724/1994, sul condono edilizio o sulla natura precaria delle opere ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001.

Su tale base, l’improcedibilità lascia integro il decisum di primo grado, che resta fermo. Nessuna statuizione sul merito, nessuna riforma della sentenza del TAR Campania: la pronuncia d’appello si esaurisce nella declaratoria processuale.

Quanto alle spese, il Collegio non ha disposto nulla, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune appellato. La sentenza è stata quindi dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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