Astreintes e revoca del commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato (Cons. Stato n. 5863 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato non giustifica la revoca del commissario ad acta già nominato, ove la figura apicale individuata assicuri una tutela ragionevolmente adeguata alla posizione soggettiva dell’interessato. Sussistono invece i presupposti per irrogare le astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo dispone inoltre la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, quando i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero generino una serie di ricorsi in ottemperanza e condanne alle spese e alle astreintes.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per l’esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6074/2020, con la quale era stata accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, ritenuta equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il Ministero non ha ottemperato spontaneamente al comando giudiziale e la sua inerzia preclude ogni possibilità di utilizzare la qualifica conseguita, anche ai fini della stabilizzazione dei rapporti lavorativi. La ricorrente chiede inoltre la revoca del commissario ad acta nominato con precedente sentenza di questa Sezione, rappresentando l’ulteriore decorso di oltre trecento giorni senza esecuzione. Il Ministero, costituito in giudizio, nulla deduce sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di revoca del commissario, respingendola. La scelta si fonda su una valutazione di idoneità: essendo il Capo Dipartimento la figura apicale dell’amministrazione competente, un’eventuale sostituzione comporterebbe la ricerca di una soluzione esterna al Ministero, mentre l’assetto attuale appare ragionevolmente adeguato alla più efficace tutela della posizione soggettiva della parte ricorrente.

Il rigetto della revoca non esaurisce però la domanda. Nella perdurante inerzia del Ministero, che non ha eseguito la decisione giurisdizionale sui titoli professionali conseguiti all’estero, il Collegio ravvisa i presupposti per irrogare le astreintes. Il Ministero è quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente di euro 15,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La pronuncia non si limita alla misura coercitiva. Il Collegio ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza. La ragione è esplicitata: i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell’abilitazione conseguita presso Università straniere stanno determinando l’insorgenza di una serie di ricorsi in ottemperanza, con conseguenti condanne dell’amministrazione alle spese processuali e al pagamento delle astreintes, oltre a esporre la stessa amministrazione a possibili giudizi risarcitori in caso di ulteriore ritardo.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *