Ordine di demolizione vincolato e irrilevante il tempo trascorso dall’abuso (TAR Lombardia n. 2784 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile, realizzato in assenza di titolo abilitativo, costituisce atto vincolato per la cui adozione non è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Analoga conclusione vale per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente e per la comunicazione di avvio del procedimento, non dovuta per gli atti repressivi di natura urgente e vincolata, salva comunque l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Destinatari dell’ingiunzione sono, in forma congiunta e non alternativa, il proprietario e il responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, a prescindere da dolo, colpa o buona fede del proprietario. Il tempo trascorso tra realizzazione dell’abuso e adozione dell’ordine non determina alcun affidamento tutelabile e non impone un onere motivazionale rafforzato, rafforzando anzi il carattere abusivo dell’intervento. L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è ammesso solo per abusi formali, presupponendo la cd. doppia conformità.
Il Fatto
Una diocesi di una Chiesa ortodossa, proprietaria di immobili acquisiti nel periodo 2007-2011, impugna l’ordinanza n. 289/2020 con cui il Comune le ha ingiunto di demolire e rimuovere, entro novanta giorni e a proprie cure e spese, opere asseritamente realizzate in assenza di permesso di costruire. La ricorrente deduce che gli abusi contestati erano già presenti nel 2005, quindi in epoca anteriore all’acquisto, e che negli immobili si svolgono attività liturgiche, di formazione e assistenziali della comunità.
Il ricorso si fonda su censure di eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione di legge e richiesta di sanatoria. Il Comune si costituisce replicando sui singoli motivi, con riguardo alla repressione degli abusi, ai mutamenti di destinazione d’uso e all’istanza di sanatoria. La causa giunge alla decisione all’esito dell’udienza pubblica straordinaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della motivazione dell’ordine di demolizione, affermando che per un organismo edilizio autonomamente utilizzabile, realizzato senza titolo, non è necessaria una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né la comparazione con gli interessi privati sacrificati. Il presupposto dell’atto è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità o in assenza del titolo abilitativo; il provvedimento è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività.
Quanto alle censure procedimentali, il Tribunale ritiene non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, poiché gli atti repressivi degli abusi edilizi hanno natura urgente e vincolata e non ammettono apporti partecipativi del destinatario. Anche aderendo all’orientamento opposto, osserva il Collegio, troverebbe applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non essendo annullabile il provvedimento vincolato il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Sul piano soggettivo, la Sezione rileva che i destinatari della sanzione demolitoria sono, ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, il proprietario e il responsabile dell’abuso in forma congiunta. L’ordine può quindi essere emanato anche nei confronti del proprietario non responsabile dell’esecuzione, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria a prescindere da dolo, colpa o buona fede. La condizione di estraneità assume rilievo solo ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma restando la possibilità di avvalersi dei rimedi civilistici contro il terzo responsabile.
Nel merito, le opere sono puntualmente identificate in strutture prefabbricate, manufatti, edifici residenziali modificati rispetto al condono e container, non riconducibili all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Emerge inoltre un uso incompatibile con la destinazione urbanistica, in contrasto con gli artt. 72 e 52, comma 3 bis, L.R. Lombardia n. 12/2005, che assoggettano a permesso di costruire il mutamento di destinazione d’uso finalizzato alla creazione di luoghi di culto. Quanto alla sanatoria, il Collegio ribadisce che l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 riguarda i soli abusi formali e presuppone la cd. doppia conformità.
Infine, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, la Sezione esclude che il tempo trascorso tra realizzazione dell’abuso e adozione dell’ordine possa radicare un affidamento tutelabile o imporre un onere motivazionale specifico: il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della natura degli abusi.
Nota della Redazione
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