Obbligo del MUR di provvedere sull’autonomia di sezione distaccata di conservatorio (TAR Puglia n. 1374 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che chiede al Ministero dell’Università e della Ricerca il riconoscimento dell’autonomia di una sezione distaccata di conservatorio operante sul proprio territorio non è titolare di un interesse legittimo pretensivo, poiché il vantaggio che ne ricaverebbe ha contenuto meramente morale e si risolve in un interesse di mero fatto. L’interesse a ricorrere richiede concretezza e attualità e deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con la statuizione giudiziale. Nel settore AFAM, dopo la legge n. 508 del 1999, l’ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991 si fonda su un quadro normativo superato. Il conferimento dell’autonomia a un conservatorio richiede quindi un intervento legislativo con previsione di adeguata copertura finanziaria e non può essere rimesso a un’iniziativa amministrativa: manca, di conseguenza, l’obbligo giuridico di provvedere e non è configurabile il silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Il Comune di Rodi Garganico ha presentato al MUR, con istanza prot. n. 3694 del 21 marzo 2024, domanda di riconoscimento dell’autonomia per il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Rodi Garganico, che opera come sezione distaccata dell’omonimo Conservatorio di Foggia ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991. Il Ministero ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 5769 del 18 aprile 2024.
Il Comune ha ritenuto quella nota una mera comunicazione interlocutoria e ha diffidato il Ministero a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, qualificando il mancato riscontro come silenzio-inadempimento. Ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta. Il MUR si è costituito eccependo l’inammissibilità per carenza d’interesse e l’infondatezza nel merito, avendo già risposto con la nota di aprile. Il Comune di Foggia e il Conservatorio di Foggia, intimati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse ad agire. Il Comune ricorrente non sarebbe titolare di un interesse legittimo pretensivo rispetto al riconoscimento dell’autonomia della sezione distaccata che insiste sul proprio territorio. Il vantaggio ipotizzato coincide, a tutto concedere, con un generico beneficio in termini di risonanza mediatica e prestigio per l’ente e la comunità: un’utilità non dimostrabile e del tutto astratta, di contenuto meramente morale.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2025, n. 2460 e Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419 — il Tribunale ribadisce che l’interesse a ricorrere deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata assicurata dalla statuizione giudiziale. Non basta il generico riferimento alla pretesa al rispetto di norme, svincolata dalla prospettazione di vizi che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Il Collegio esamina poi il merito, comunque infondato. In materia AFAM la normativa di riferimento è stata profondamente modificata rispetto all’ordinanza ministeriale n. 71 del 1991, invocata dal Comune. La legge n. 508 del 1999 ha riformato il settore, attribuendo all’alta formazione artistica un riconoscimento legale equivalente a quello universitario e individuando nei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 gli strumenti di disciplina. Sono seguiti il d.P.R. n. 132 del 2003 e il d.P.R. n. 212 del 2005.
Da qui la conclusione che l’ordinanza del 1991 si fonda su un quadro normativo superato: le disposizioni richiamate nelle sue premesse sono abrogate o relative all’edilizia scolastica, mentre le istituzioni AFAM sono ormai enti assimilati a quelli di rango universitario, con personalità giuridica e autonomia statutaria garantite dall’art. 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999. Il riconoscimento dell’autonomia deve passare per una normativa di rango primario, come è avvenuto con l’art. 22-bis del d.l. n. 50 del 2017 in tema di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali.
Il Collegio sottolinea che la normativa primaria istitutiva di un nuovo conservatorio autonomo deve preliminarmente individuare la necessaria copertura finanziaria, a fronte dei costi dello sdoppiamento delle cariche di vertice e del corpo amministrativo e docente. Non sussiste quindi alcun obbligo di provvedere in capo al Ministero: la nota prot. n. 5769 del 18 aprile 2024, erroneamente qualificata interlocutoria dal Comune, ha valore meramente ricognitivo degli oneri economici, in un’ottica di leale collaborazione tra amministrazioni. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura pubblica delle parti.
Nota della Redazione
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