Ricorso collettivo quote latte inammissibile senza specificazione dei singoli rapporti (Cons. Stato n. 1913 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più allevatori avverso distinte cartelle di pagamento per prelievi latte è inammissibile quando le censure non siano differenziate in funzione dei singoli rapporti obbligatori. La mancanza di specificazione impedisce all’amministrazione di difendersi e al giudice di emettere statuizioni utili sulle posizioni individuali. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea integra vizio di annullabilità e non di nullità, non rientrando tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. I vizi degli atti presupposti divenuti definitivi non sono più deducibili nell’impugnazione delle successive intimazioni di pagamento, sindacabili solo per vizi propri.

Il Fatto

Cinque allevatori impugnavano davanti al TAR Veneto le intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per il recupero coattivo di prelievi latte maturati in diverse annate, unitamente agli atti presupposti. Il primo giudice, con la sentenza n. 1133/2024, dichiarava inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da novantasette ricorrenti contro altrettante cartelle e, in parte inammissibili e in parte infondati, i ricorsi avverso le intimazioni.

Gli allevatori proponevano cinque appelli, chiedendone la riunione, dolendosi del rigetto delle censure sulla legittimità del procedimento di recupero e della mancata disapplicazione della normativa interna asseritamente contrastante con il diritto unionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce gli appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a. e conferma l’inammissibilità del ricorso collettivo. Richiamando la propria giurisprudenza, rileva che ogni rapporto tra AGEA e singolo allevatore è autonomo, anche quando gli atti siano plurimi e di contenuto identico. La specificazione delle censure per ciascuna posizione è necessaria per consentire la difesa dell’amministrazione e statuizioni concretamente eseguibili.

Nel caso concreto, i novantasette ricorrenti avevano impugnato atti notificati personalmente, con effetti diversi quanto a collocazione temporale dell’inadempimento, quantum e contegno serbato dopo le prime intimazioni. La diversità dei rapporti determinava una posizione differenziata incompatibile con un’unica azione plurisoggettiva.

Quanto alle intimazioni, la Corte ribadisce che esse costituiscono inviti al pagamento prodromici all’esecuzione forzata, impugnabili solo per vizi propri. Il contrasto con il diritto UE, secondo l’orientamento consolidato, integra annullabilità per violazione di legge e non nullità: l’art. 21-septies l. n. 241/1990 configura le ipotesi di nullità in numero chiuso. Ne deriva l’onere di impugnare tempestivamente l’atto contrastante entro il termine di decadenza, salvo autotutela.

Il Collegio esclude la necessità di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, richiamando la sentenza Kuhne & Heitz e le pronunce Randstad e Hoffmann-La Roche: la certezza del diritto impedisce di rimettere in discussione rapporti esauriti per effetto di una sentenza della Corte di giustizia. Le sentenze unionali invocate hanno riguardato i criteri di riassegnazione e di rimborso, non la disposizione attributiva del potere.

Quanto agli altri motivi, la Corte esclude la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, applicabile alle sole imposte dirette e all’IVA, e ritiene il credito soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. e a quella quinquennale per gli interessi ex art. 2948, n. 4, cod. civ., non al termine quadriennale del Reg. CE n. 2988/1995. Ritiene infondate le censure su duplicazione del ruolo e difetto di motivazione, essendo le intimazioni conformi al modello e sufficientemente motivate. Gli appelli sono rigettati con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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