Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3402 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia provato l’avvenuta esecuzione. Sussistendo i presupposti degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., il Tribunale ordina il pagamento delle somme indicate nel titolo entro un termine perentorio e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega a funzionario professionalmente idoneo. In tal caso al commissario non spetta alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese successive alla pubblicazione del titolo, funzionali alla soddisfazione del credito, sono poste a carico dell’Amministrazione, e le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
Con sentenza n. 1654 del 19 settembre 2024 il Tribunale di Messina ha accertato il diritto di una docente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta, con accredito delle somme spettanti per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione il 20 settembre 2024. La ricorrente ha quindi adito il TAR Sicilia per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma, senza dimostrare l’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti dell’azione: il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione del 26 giugno 2025, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.
Su questo punto la motivazione è lineare: l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Ha poi nominato sin d’ora, per il caso di inutile scadenza di tale termine, il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità.
Il commissario, ricevuta dalla ricorrente comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, provvederà entro sessanta giorni al compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione. Il Collegio ha precisato che al commissario ad acta non spetta alcun compenso, perché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621.
Quanto alle spese, il Tribunale ha posto a carico dell’Amministrazione il rimborso di quelle affrontate dalla ricorrente dopo la pubblicazione del titolo, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, liquidate in € 3,92 per diritti di cancelleria per l’attestazione del passaggio in giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore distrattario.
Nota della Redazione
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