Atto confermativo e autorizzazione paesaggistica in area con abusi edilizi (C.G.A.R.S. n. 579 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È meramente confermativa la nota della Soprintendenza che ribadisca il diniego paesaggistico già espresso, senza svolgere nuova istruttoria né nuovo apprezzamento discrezionale del progetto, limitandosi a consentire la rimozione delle parti pericolanti. Le doglianze avverso le prescrizioni del provvedimento presupposto, non tempestivamente impugnato, sono inammissibili. L’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in presenza di abusi edilizi nell’area, perché la valutazione dell’intervento va effettuata in modo globale e non atomistico, assumendo rilievo l’insieme delle opere nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. Non sussiste disparità di trattamento rispetto ad autorizzazioni rilasciate in epoca anteriore all’accertamento degli abusi.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato davanti al TAR Sicilia il parere negativo reso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento in ordine a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su un immobile adibito a struttura alberghiera: ripristino e rifacimento di tinteggiature, intonaci e rivestimenti delle facciate, sostituzione del cavidotto della canna fumaria e relativo rivestimento. Con successiva nota del 3 marzo 2023 la medesima amministrazione ha confermato il diniego, autorizzando la sola rimozione delle parti pericolanti.
Il TAR Sicilia, con sentenza in forma semplificata, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso la prima nota e inammissibile quello relativo alla seconda, ritenendola meramente confermativa. La società ha proposto appello, deducendo l’erroneità della declaratoria, la natura nuova dell’istruttoria, la violazione dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere e la violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la qualificazione dell’atto come confermativo. La nota impugnata richiama la dicitura identica del provvedimento precedente e si fonda sul rilievo che nell’area insistono edificazioni abusive e che non è stato presentato il progetto di recupero ambientale. Manca quindi una nuova istruttoria e un nuovo apprezzamento discrezionale: l’amministrazione si limita a ribadire il diniego e a consentire la rimozione delle parti pericolanti per la pubblica incolumità. Solo quest’ultima prescrizione, autonoma e diversa, è suscettibile di autonoma impugnazione.
Ne deriva l’inammissibilità delle censure che investono il merito del diniego e delle specifiche normative richiamate dall’appellante. Tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte nei termini di legge avverso il provvedimento presupposto, non impugnato tempestivamente, di cui la nota successiva costituisce mera conferma.
Sul piano sostanziale, il Collegio esclude che gli abusi accertati siano estranei alla valutazione. La Soprintendenza non può limitare l’esame al singolo edificio quando nell’area coesistono altri abusi edilizi: l’impatto va valutato sull’intero contesto. Il richiamo è alla giurisprudenza secondo cui la valutazione deve essere globale e non atomistica, perché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni (Cons. Stato, Sez. III, n. 8787 del 2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 8455 del 2023). L’opera abusiva si identifica con riferimento al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi.
È infondata anche la censura di disparità di trattamento. Le autorizzazioni invocate risalgono a epoca anteriore ai sopralluoghi congiunti del settembre 2022, che hanno accertato molteplici abusi nell’area a servizio della struttura. La Soprintendenza ha quindi correttamente rigettato l’istanza fino al permanere dell’irregolarità, non essendo ammissibile autorizzare lavori su un bene che, nella sua complessità, non risulti conforme alla legge.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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