Ordine di ripristino illegittimo in pendenza di sanatoria paesaggistica (C.G.A.R.S. n. 580 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, attivato dal proprietario ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione, l’amministrazione comunale non può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi. L’ordine di ripristino è legittimo solo in caso di rigetto della domanda, perché la norma riserva alla fase successiva all’accertamento la scelta tra sanzione pecuniaria e sanzione demolitoria. L’avvenuto rilascio del parere di compatibilità paesaggistica conferma l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui impone la demolizione, restando ammessa la sola sanzione pecuniaria. Il principio si coordina con la regola per cui, sulla domanda di autorizzazione sismica non opposta con motivato diniego nel termine, si forma il silenzio assenso ex art. 94, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo in Bagheria realizza muri di recinzione di altezza contenuta, un cancello scorrevole e un accesso carrabile su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Prima dell’intervento deposita un progetto presso l’Ufficio del Genio Civile, presenta una comunicazione di inizio lavori e, successivamente, un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Il Comune ingiunge la rimessa in pristino dei luoghi previo dissequestro dell’area, unitamente a una sanzione pecuniaria, e la proprietaria impugna anche il verbale di sequestro. Il TAR Sicilia, Sezione II, respinge il ricorso ritenendo che le opere, per il solo fatto di ricadere in zona vincolata, necessitino di preventiva autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e non rientrino tra quelle esentate dall’allegato della normativa regionale. Propone appello la proprietaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello parzialmente fondato e concentra la decisione su un profilo assorbente, dichiaratamente prescindendo dalla qualificazione urbanistica delle opere e dalla conseguente necessità del titolo edilizio. Il punto è processuale e sostanziale insieme: il Comune ha adottato l’ordine di ripristino mentre era ancora pendente il procedimento di sanatoria paesaggistica attivato dalla proprietaria.

Il richiamo è all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, che per i lavori eseguiti senza autorizzazione e privi di creazione di superfici utili o volumi impone al proprietario di presentare domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica. La norma assegna all’autorità un termine perentorio per pronunciarsi e prevede che, accertata la compatibilità, il trasgressore sia tenuto al pagamento di una somma pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito. Solo in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

La conseguenza è lineare: prima della definizione del procedimento l’amministrazione non può imporre la riduzione in pristino. Il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana ha poi rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, autorizzando le opere di completamento; ciò conferma che il presupposto della demolizione è definitivamente venuto meno. Il Comune avrebbe potuto irrogare soltanto la sanzione pecuniaria.

Esaminando i motivi non scrutinati in primo grado, il Collegio accoglie anche la censura sull’autorizzazione sismica. Sulla domanda depositata presso il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile si è formato il silenzio assenso ex art. 94, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001, non avendo il dirigente opposto motivato diniego nel termine di trenta giorni. La presentazione della comunicazione di inizio lavori e del progetto in via prudenziale non muta l’esito.

L’appello è dunque accolto nei limiti indicati: in riforma della sentenza appellata viene annullata l’ordinanza comunale nella parte in cui ordina la rimessa in pristino, ferma restando la sola irrogazione della sanzione pecuniaria. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario come da correzione dell’errore materiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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