Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per dichiarazione del ricorrente (TAR Molise n. 208 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, limitandosi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito consente la compensazione integrale delle spese, specie quando la condotta dell’amministrazione abbia contribuito a rendere non perspicua la portata dell’atto impugnato.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano i decreti con cui il Comune resistente aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza di fondi di loro proprietà, motivandola con l’urgente necessità di realizzare opere di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico molto elevato a ridosso del centro abitato. Il ricorso si fondava su quattro motivi: mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, omesso avviso dell’avvio del procedimento, incompetenza del sindaco e omessa motivazione sulle ragioni d’urgenza.

Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. In sede cautelare il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione, ritenendo recessivo il danno dei ricorrenti a fronte delle preminenti esigenze di tutela dell’incolumità pubblica. In vista dell’udienza pubblica i ricorrenti depositavano memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione, richiamando la determina di Giunta comunale che aveva qualificato l’occupazione come meramente provvisoria e strumentale a indagini geologiche e geognostiche, già eseguite.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene agli effetti della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima della decisione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma deve solo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità.

Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato Sez. IV n. 6271/2023 e TAR Campania, sede di Napoli, Sez. V n. 3994/2023, che hanno affermato la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.

Il Collegio verifica quindi l’integrale ricorrenza dei presupposti per la declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone di dichiarare il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Il Comune, preso atto della dichiarazione, insisteva per la condanna alle spese. Il Tribunale disattende la richiesta e dispone la compensazione integrale delle spese di lite: come già emerso in sede cautelare, soltanto nella determina di conferimento dell’incarico difensivo il Comune aveva chiarito la natura meramente provvisoria dell’occupazione contestata, e tale ritardo nella precisazione della portata dell’atto giustifica l’integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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