Atto meramente confermativo e limiti del giudicato costituzionale sugli incentivi fotovoltaici (Cons. Stato n. 3075 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a richiamare integralmente i precedenti atti e la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, senza compiere alcuna nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi, ha natura meramente confermativa e non integra un atto di conferma in senso proprio. Da tale qualificazione discende l’inammissibilità dell’impugnazione autonoma e la non configurabilità di un obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Gli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale incontrano il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli coperti da giudicato. Il legittimo affidamento non è tutelabile quando il beneficio economico sia stato conseguito in difformità delle dichiarazioni rese e in assenza dei presupposti normativamente richiesti.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe del Terzo Conto Energia con provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici. A seguito di un sopralluogo era emerso il mancato completamento dell’installazione rispetto a quanto dichiarato in sede di fine lavori, con conseguente decadenza dagli incentivi e, in parallelo, esclusione decennale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011. Il contrasto tra i provvedimenti del Gestore veniva risolto con l’annullamento in autotutela dell’ammissione alle tariffe del Terzo Conto Energia; il contenzioso si chiudeva con il rigetto del ricorso in primo grado e con la conferma in appello.

Dichiarata poi dalla Corte cost. n. 51 del 2017 l’illegittimità costituzionale delle norme poste a base dell’esclusione decennale, la società chiedeva al Gestore il ritiro in autotutela dei provvedimenti e il riconoscimento della tariffa incentivante. Il Gestore rispondeva con un atto di mera conferma, avverso il quale la società proponeva ricorso al TAR Lazio, che lo dichiarava inammissibile. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto impugnato. La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi riposa sulla sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. La piana lettura del provvedimento consente di escludere qualsiasi attività istruttoria: il Gestore si è limitato a elencare la normativa applicabile e i provvedimenti intervenuti nel tempo, compresa la sentenza della Corte costituzionale. Il contenuto del provvedimento del 2012 è richiamato integralmente e trovava fondamento anche nel mancato completamento dell’installazione accertato in sede di sopralluogo, a sua volta richiamato nel provvedimento di decadenza. La natura meramente confermativa esclude quindi la necessità di istruttoria e l’autonoma impugnabilità. Il richiamo operato dall’appellante a Cons. Stato, sez. VI, n. 2216/2025 è inconferente, avendo quella pronuncia confermato la natura meramente confermativa di un atto che riproduceva ragioni già espresse.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale trovano il limite dei rapporti esauriti, “tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi”, richiamando Corte cost. n. 191 del 2021 e Cons. Stato, sez. II, n. 1177/2025. Il provvedimento gravato è motivato non solo con l’irretroattività della sentenza n. 51/2017, ma anche con il mancato completamento dell’installazione: la verifica di tale presupposto rende l’atto vincolato. Il rapporto si è esaurito con il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 200 del 2016.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui è necessaria un’assoluta identità della situazione di fatto, valutabile con particolare rigore (Cons. Stato, sez. VI, n. 2396/2026, n. 10344/2025, n. 1125/2025): ipotesi non comprovata nella specie. Sul legittimo affidamento e sull’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, la Corte esclude la tutela di vantaggi patrimoniali indebitamente conseguiti; la situazione soggettiva dell’interessato rileva solo in presenza di buona fede o legittimo affidamento (Cons. Stato, sez. II, n. 640/2023). Né la direttiva 2009/28 né la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19) escludono poteri di verifica e decadenza in capo al Gestore (Cons. Stato, sez. II, n. 2577/2026).

Infine, dalla natura meramente confermativa dell’atto, priva di nuova ponderazione degli interessi, discende la non predicabilità di uno spazio per il contraddittorio predecisorio. L’appello è respinto, con salvezza degli atti impugnati, e la pretesa risarcitoria segue alla reiezione; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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