Locazioni turistiche e ricorso collettivo: difetto di legittimazione delle associazioni (TAR Emilia-Romagna n. 306 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’associazione di categoria è priva di legittimazione attiva quando l’interesse dedotto in giudizio riguarda solo una parte degli associati, in conflitto o in potenziale contrasto con gli interessi di altra parte dei consociati. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto, e il suo onere di prova grava sulla parte che agisce in giudizio. Il proprietario che non allega e non documenta una lesione attuale derivante dal provvedimento impugnato è privo di interesse ad agire.

Il Fatto

Due associazioni di proprietari edilizi, una nazionale e una provinciale, insieme a un proprietario di immobili nel Comune di Bologna, impugnavano la deliberazione consiliare di adozione della variante generale al PUG e di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio. Oggetto delle censure erano le previsioni che ricomprendono le attività turistiche svolte in unità abitative nella sottocategoria funzionale B3 e che impongono, nella città storica, il requisito del cd. “alloggio minimo” di 50 mq per gli alloggi destinati ad affitto turistico.

I ricorrenti lamentavano violazione dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, illegittimo vincolo conformativo della proprietà, lesione della concorrenza, contrasto con la disciplina regionale sui bed and breakfast e irragionevolezza del requisito dimensionale. Chiedevano l’annullamento previa cautela e il risarcimento dei danni. L’istanza cautelare era respinta per difetto del periculum in mora; la causa giungeva al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Richiamando giurisprudenza consolidata (tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 1616/2021 e Ad. Plen. n. 9/2015), il Tribunale ribadisce che la legittimazione delle associazioni esige che la lesione investa direttamente lo scopo istituzionale e che l’interesse sia comune a tutti gli associati, senza conflitti interni.

Applicando tali principi, il TAR rileva che le associazioni rappresentano i titolari di unità edilizie in genere, non solo i proprietari di immobili destinati ad attività ricettiva. I proprietari-residenti e quelli che preferiscono locazioni non brevi hanno interesse contrario al proliferare delle strutture ricettive, per gli effetti sulla quiete e sul tessuto commerciale. Anche tra gli stessi proprietari di alloggi turistici gli interessi non sono omogenei: chi opera fuori dalla città storica o dispone di superfici superiori ha interesse al mantenimento del requisito rispetto ai concorrenti. Le associazioni mirano dunque a tutelare alcuni associati contro altri e sono prive di legittimazione attiva.

Quanto al ricorrente persona fisica, il Collegio osserva che non è chiarito né documentato quale interesse egli tuteli. Non emerge che i suoi immobili in città storica soddisfino o meno il requisito dell’alloggio minimo, né che vi sia l’intendimento, frustrato dalla disciplina, di locarli per finalità turistiche. Manca pertanto la lesione attuale e concreta, condizione dell’azione secondo i requisiti di personalità, attualità e concretezza (TAR Marche n. 705/2023), con onere probatorio a carico del ricorrente (TAR Veneto n. 415/2022).

Il Tribunale esclude infine i presupposti del ricorso collettivo, che deroga al principio della separata azione di ciascun titolare. Richiamando TAR Campania-Salerno n. 1882/2024 e Cons. Stato n. 9029/2023, ne ribadisce i requisiti congiunti: identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto, anche potenziale. Nel caso concreto le associazioni rappresentano soggetti con interessi di segno opposto e lo stesso ricorrente è portatore di un interesse potenzialmente confliggente con altri proprietari.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle associazioni, difetto di interesse ad agire del ricorrente persona fisica e assenza dei requisiti del ricorso collettivo. Le spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, seguono la soccombenza in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *