Atto meramente confermativo del GSE e limiti del giudicato sui rapporti esauriti (Cons. Stato n. 3074 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a richiamare la normativa applicabile e i provvedimenti già adottati, senza alcuna nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, ha natura meramente confermativa e non autonomamente provvedimentale. Da tale qualificazione discende l’esclusione di un obbligo di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendovi spazio per un contraddittorio predecisorio. Gli effetti retroattivi delle sentenze della Corte costituzionale trovano il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli coperti da giudicato o non più contestabili per decorso dei termini di impugnazione. Ove la decadenza dagli incentivi riposi sull’accertato mancato completamento dell’impianto, il provvedimento del Gestore è vincolato e la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria non ne travolge gli effetti.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico ammesso, nel 2011, alle tariffe del c.d. Terzo Conto Energia. A seguito di un sopralluogo il Gestore aveva rilevato il mancato completamento dell’installazione rispetto alla dichiarazione di fine lavori, disponendo la decadenza dagli incentivi e, in via conseguenziale, l’esclusione decennale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011, oltre all’annullamento in autotutela dell’ammissione.

Il contenzioso si chiudeva con il rigetto, confermato in appello. Sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sull’esclusione decennale, la società chiedeva al Gestore di riammetterla ai benefici. Il Gestore rispondeva con un atto di mera conferma del precedente diniego. Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso; di qui l’appello, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto del 2022. La lettura del provvedimento esclude lo svolgimento di una qualsiasi istruttoria: il Gestore si è limitato a elencare la normativa e i provvedimenti intervenuti, compresa la sentenza della Corte costituzionale n. 51/2017. La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi riposa sulla sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. L’atto impugnato, richiamando integralmente il provvedimento del 2012, non introduce elementi nuovi: è dunque meramente confermativo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale incontrano il limite dei rapporti esauriti, richiamando Corte cost. n. 191 del 2021 e Cons. Stato, sez. II, n. 1177/2025. Il rapporto si era definitivamente consolidato con il giudicato formatosi sulla sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 201 del 2016. La motivazione del provvedimento, inoltre, non si fondava soltanto sull’irretroattività della pronuncia costituzionale, ma anche sul mancato completamento dell’installazione: accertamento che rende vincolato l’atto del Gestore.

Il Collegio esclude la disparità di trattamento, richiedendo a tal fine un’assoluta identità della situazione di fatto, da valutare con particolare rigore, e richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 2396/2026, n. 10344/2025 e n. 1125/2025. Nel caso concreto tale identità non è comprovata.

Quanto al legittimo affidamento e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, la Corte osserva che la nozione sovranazionale di bene non tutela vantaggi patrimoniali indebitamente conseguiti e che la tutela presuppone buona fede o affidamento legittimo, qui escluso dall’accertata difformità della dichiarazione. Richiama Cons. Stato, sez. II, n. 640/2023 e n. 2577/2026, nonché la Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19.

Infine, la natura meramente confermativa dell’atto esclude l’obbligo di preavviso di rigetto. L’appello è respinto, con salvezza degli atti impugnati, e la domanda risarcitoria resta assorbita; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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