Acquisizione gratuita e sanzione per abuso paesaggistico: vizi dell’ordine presupposto non deducibili (TAR Liguria n. 288 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e irroga la sanzione pecuniaria per abuso edilizio su area vincolata, non sono ammissibili i motivi che denunciano vizi dell’ordine di demolizione presupposto, divenuto definitivo per effetto di una declaratoria di inammissibilità passata in giudicato. Il giudice amministrativo non può procedere alla disapplicazione incidentale di un atto presupposto privo di natura normativa. Restano invece scrutabili le censure che investono vizi propri del provvedimento sanzionatorio e acquisitivo, tra cui la falsità del presupposto dell’inottemperanza. L’inottemperanza sussiste anche quando, dopo la rimozione, gli stessi manufatti abusivi siano stati ripristinati, integrando il ripristino pacifica violazione dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

Con l’ordinanza n. 15/2020, il Comune di Rapallo ingiungeva a un’associazione di demolire due manufatti in legno realizzati sul lastrico solare di sua proprietà esclusiva, in area assoggettata a vincolo paesaggistico. Il ricorso avverso tale ordine veniva dichiarato inammissibile con sentenza non impugnata.

Accertata l’inottemperanza, il Comune emanava l’ordinanza n. 13/2023, disponendo l’acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime e applicando la sanzione di € 20.000,00. L’associazione impugnava tale provvedimento deducendo tre motivi: la riconducibilità dei manufatti all’edilizia libera, l’avvenuta ottemperanza per rimozione e successivo rimontaggio, e il difetto di motivazione sulla qualificazione delle opere. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per contestazione dei vizi dell’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l’ordine di demolizione, resa con sentenza passata in giudicato, ha consolidato definitivamente gli effetti di quell’atto. I relativi vizi non possono essere denunciati nel gravame avverso l’ordinanza di acquisizione che lo richiama, poiché il giudice amministrativo non può disapplicare incidentalmente un atto presupposto non avente natura normativa.

Tale rilievo non travolge l’intero ricorso. Il Tribunale distingue: sono inammissibili il primo motivo, che contesta la necessità del titolo abilitativo per i manufatti, e il terzo, relativo alla mancata esplicitazione delle ragioni della qualificazione operata dall’Amministrazione. Entrambi investono il presupposto ordine di demolizione. È invece scrutinabile il secondo motivo, che denuncia la falsità del presupposto dell’acquisizione.

Sul punto la ricorrente sosteneva di aver rimosso le opere il 30 settembre 2020 e di averle rimontate nel febbraio 2023, producendo due fatture e due dichiarazioni testimoniali. Il Collegio ritiene tali elementi non idonei: mancando i registri contabili, non vi è certezza sull’autenticità delle date delle fatture. La ricostruzione appare poi prima facie implausibile: non si comprende perché manufatti destinati a riparare dal calore estivo siano stati reinstallati in pieno inverno, pochi giorni prima del sopralluogo comunale.

Le testimonianze sono recessive rispetto alle risultanze del verbale di sopralluogo fidefaciente; non sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva e presentano profili di inattendibilità quanto alla qualificazione dei dichiaranti. Il Tribunale aggiunge un argomento assorbente: anche ammesso il rimontaggio, il ripristino dei medesimi manufatti di cui era stata ordinata la rimozione integra pacifica inottemperanza, con conseguente sussistenza dei presupposti dell’acquisizione gratuita. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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