Emersione lavoro irregolare e datore straniero regolarmente soggiornante (TAR Liguria n. 290 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di emersione dal lavoro irregolare adottato sul presupposto che il datore di lavoro straniero non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere annullato quando la relativa previsione normativa sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio. La declaratoria di incostituzionalità opera nel processo anche a prescindere da specifiche censure, ove l’applicazione della norma sospettata rientri tra le questioni dedotte con i motivi di ricorso. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, come riscritto dalla Consulta, legittimato a presentare istanza è il datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia, categoria cui appartiene il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il diniego opposto dalla Prefettura di Genova all’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro per stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020.

Il provvedimento si fonda sul fatto che il datore di lavoro non risultava titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, condizione ritenuta ostativa dalla norma. Il ricorrente deduce, in un motivo formalmente unico, l’omesso preavviso di rigetto, l’irragionevolezza dell’argomento posto a base del diniego e la mancata valutazione di un permesso ad altro titolo. Il Ministero dell’interno si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Con l’ordinanza cautelare del 15 settembre 2022 il Collegio aveva già dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, nella parte in cui limitava la legittimazione alla presentazione dell’istanza ai soli datori in possesso del titolo di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, anziché ai datori stranieri regolarmente soggiornanti.

NNella pendenza del giudizio la Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 18 luglio 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione in parte qua, sostituendo alla categoria dei titolari del permesso UE di lungo periodo quella dei datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il Tribunale osserva che l’impugnato diniego, pur conforme alla legge vigente al momento della conclusione del procedimento, è stato emanato sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio di impugnazione. La sentenza della Consulta rileva anche indipendentemente dalla proposizione di corrispondenti censure, poiché l’applicazione della disposizione rientrava comunque tra le questioni sollevate con i motivi di ricorso, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 4401 del 2016.

Il Collegio accerta inoltre che il datore di lavoro istante è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, come risultato dall’ordinanza cautelare, e rientra dunque nella categoria dei soggetti legittimati a presentare istanza ai sensi della norma come riscritta dalla Corte costituzionale. Il diniego è pertanto annullato.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della necessità dell’intervento del Giudice delle leggi per l’esito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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