VIA e silenzio assenso sul concerto del Ministero della cultura (TAR Puglia n. 1217 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale il concerto del Ministero della cultura si forma per silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, una volta decorso inutilmente il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il parere negativo reso dal Ministero della cultura oltre quel termine non integra un dissenso tra amministrazioni e non legittima il deferimento della questione al Consiglio dei ministri ex art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, né il rifiuto di rilasciare il provvedimento di VIA. All’applicazione dell’istituto non ostano la qualificazione delle amministrazioni come pariteticamente codecidenti, la previsione del potere sostitutivo del comma 2-quater dell’art. 25, né il richiamo all’art. 20 della legge n. 241/1990: l’art. 16-septies della direttiva UE 2018/2001 riconosce carattere prevalente all’interesse alla promozione delle fonti rinnovabili e rende la posizione delle due amministrazioni ineguale.

Il Fatto

La società ricorrente presenta nel maggio 2022 istanza di VIA, da acquisire nell’ambito del procedimento unico, per un impianto agri-fotovoltaico di potenza rilevante da realizzarsi in tre comuni della provincia di Foggia. Il progetto è incluso tra quelli strategici ai fini del PNRR e del PNIEC. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC rende parere favorevole con prescrizioni nel maggio 2025; lo schema di provvedimento è trasmesso al Ministero della cultura.

Il Ministero della cultura esprime parere negativo solo il 13 agosto 2025. Il MASE, con nota del 22 agosto 2025, nega il rilascio della VIA sul presupposto di quel parere e, con nota del 15 settembre 2025, attiva la procedura di deferimento al Consiglio dei ministri per il contrasto tra i due pareri. La società impugna le note chiedendo l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’atto di competenza del Ministero della cultura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio precedente reso su analogo ricorso, dal quale non ritiene di discostarsi. La decisione di devolvere la questione al Consiglio dei ministri presuppone che i pareri contrastanti siano stati validamente formulati. Il parere del Ministero della cultura, intervenuto il 13 agosto 2025, è tardivo rispetto al termine perentorio di venti giorni decorrente dalla trasmissione dello schema di provvedimento.

Da qui la prima conseguenza: l’intempestivo parere non produce un dissenso tra amministrazioni conforme al modello legale tipico dell’art. 5 della legge n. 400/1988. Il deferimento al Consiglio dei ministri è quindi illegittimo, anche per violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, che vieta di aggravare il procedimento.

Il Tribunale affronta poi l’argomento dell’Avvocatura dello Stato sulla natura obbligatoria del concerto e sull’inapplicabilità del silenzio assenso orizzontale. La qualificazione delle amministrazioni come pariteticamente codecidenti cede di fronte all’art. 16-septies della direttiva UE 2018/2001, che enuncia il principio dell’interesse pubblico prevalente alla promozione delle fonti rinnovabili. Ne deriva che la posizione delle due amministrazioni è ineguale e che l’istituto dell’art. 17-bis è pienamente applicabile alle procedure di valutazione ambientale dei progetti PNRR, PNIEC e finanziati dal fondo complementare.

Quanto al potere sostitutivo del comma 2-quater dell’art. 25, il Collegio richiama Cons. Stato n. 867 del 2025: la norma riguarda l’inerzia della Commissione tecnica, del direttore generale del Ministero o il ritardo del direttore generale competente del Ministero della cultura, non l’inerzia della Soprintendenza nel rilascio del parere. Il richiamo all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 non è decisivo, perché la vicenda riguarda un concerto tra amministrazioni e non un titolo abilitativo richiesto dal privato.

Accolta la domanda di accertamento, il Tribunale annulla la nota del 22 agosto 2025, che ha disatteso il concerto ormai formato, e la nota del 15 settembre 2025, che ha erroneamente attivato la devoluzione alla sede politica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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