Occupazione sine titulo e onere della prova a carico del proprietario (Cons. Stato n. 6555 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione sine titulo di aree private da parte della pubblica amministrazione, grava sul proprietario che agisca per la restituzione del bene o per il ristoro del pregiudizio l’onere di provare l’avvenuta apprensione del fondo da parte dell’ente. La mancanza di un titolo espropriativo o di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non integra di per sé l’illecito, quando l’utilizzazione del suolo sia riconducibile a una servitù di passaggio preesistente e anteriore all’acquisto del bene. Il giudice amministrativo può avvalersi della verificazione tecnica per accertare lo stato dei luoghi e il periodo di realizzazione delle opere; ove emerga che nessuna trasformazione è intervenuta per effetto dell’atto pianificatorio poi annullato, le pretese restitutorie e risarcitorie restano prive di fondamento probatorio.
Il Fatto
La società appellante, proprietaria di terreni a destinazione produttiva, lamentava che il Comune avesse occupato alcune particelle in assenza di titolo, realizzando una strada e utilizzando i suoli per il passaggio di infrastrutture di fognatura, acquedotto, elettrodotto e telefonia. L’occupazione sarebbe stata eseguita in virtù di una delibera consiliare di approvazione di un piano degli insediamenti produttivi.
Tale delibera era stata annullata dal giudice di primo grado, con conseguente caducazione del piano e degli atti conseguenti. Dopo l’infruttuosa istanza di diffida rivolta all’ente, che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il ricorso all’acquisizione sanante, la società impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento dell’occupazione illecita, la riduzione in pristino e, in subordine, la definizione bonaria della vicenda. Il ricorso veniva rigettato e la parte proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il gravame muovendo da un dato fattuale accertato mediante verificazione disposta in primo grado e replicata in appello. Dal raffronto delle immagini e della documentazione emerge che lo stato dei luoghi è immutato almeno dal 2005, quindi da epoca anteriore all’acquisto delle aree da parte della società. Non vi è traccia di una occupazione recente né di alterazioni riconducibili all’atto pianificatorio annullato.
Le reti e gli impianti per i pubblici servizi risultano già presenti nella tavola del piano degli insediamenti produttivi e la loro esecuzione è anteriore al dicembre 2002. Non è stato possibile reperire documentazione che comprovi con certezza il periodo di realizzazione e il soggetto esecutore delle urbanizzazioni, ma ciò non giova alla parte appellante, perché l’utilizzazione dei suoli è comunque antecedente.
Il verificatore ha inoltre accertato che nessuna delle aree assoggettate a esproprio per l’attuazione del piano è stata effettivamente espropriata e acquisita al patrimonio comunale. Le particelle ricadenti nella rete viaria dovevano essere oggetto di cessione gratuita e, per la parte residua, erano gravate da servitù di passaggio costituita dai proprietari originari per consentire l’accesso ai lotti edificabili. Le aree in esame risultano pertanto utilizzate come tali da tempo.
Da qui la conclusione: manca la prova dell’apprensione degli immobili da parte dell’ente, con esclusione di ogni conseguenza restitutorio-risarcitoria. Le contrarie deduzioni della società restano mere asserzioni di principio, non suffragate da elementi di segno opposto. L’eventuale approfondimento circa l’estensione dell’opera idrico-fognaria è irrilevante, essendo documentalmente esclusa ogni occupazione successiva all’atto pianificatorio. L’appello è quindi infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese e ripartizione al 50% delle spese di verificazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.