L’atto meramente confermativo non riapre i termini per l’impugnazione (TAR Sicilia n. 1653 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’amministrazione a un’istanza di autotutela costituisce atto meramente confermativo, e come tale non impugnabile, quando non sia preceduto da una nuova istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi, limitandosi a ribadire le ragioni già espresse. In tal caso l’atto non riapre i termini per l’impugnazione del provvedimento presupposto: il dies a quo del termine di sessanta giorni decorre dalla piena conoscenza dell’ultimo atto immediatamente lesivo della sequenza procedimentale. È invece atto di conferma in senso proprio, e quindi autonomamente impugnabile, quello adottato previa rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie. Il ricorso proposto oltre il termine è irricevibile.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico per posti di collaboratore professionale infermiere, bandito con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, classificandosi al 1217° posto nella graduatoria provvisoria per la provincia di Catania. L’amministrazione estendeva la verifica dei titoli, prevista dall’art. 4 del bando per i soli vincitori, anche ai candidati idonei, convocandoli a mezzo posta elettronica non certificata. Non avendo ricevuto l’invito, il candidato non si presentava alla verifica e veniva escluso dalla graduatoria definitiva.

Dopo tre istanze di autotutela, l’amministrazione riscontrava negativamente le richieste. Il candidato impugnava così l’esclusione, la graduatoria e le note di diniego, deducendo la violazione dell’art. 4 del bando e dell’art. 17 d.P.R. n. 487/1994, e sostenendo che la convocazione dei vincitori andava estesa agli idonei, con modalità idonee a garantirne la certezza della ricezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previo avviso ex art. 73 cod. proc. amm. circa possibili profili di irricevibilità, dichiara il ricorso tardivo. La notifica è avvenuta il 9 maggio 2019, oltre il termine di sessanta giorni. Il dies a quo coincide con la piena conoscenza dell’ultimo atto immediatamente lesivo della sequenza procedimentale.

Il Tribunale esamina le tre note di riscontro alle istanze di autotutela. Solo la prima è articolata e dettagliata, espressione di nuove valutazioni. La seconda si limita ad allegare alcuni atti. L’ultima, dopo la quale il ricorrente ha agito in giudizio, è qualificabile come atto meramente confermativo: afferma soltanto di ribadire le considerazioni già esposte e di non poter accogliere la richiesta.

Il Collegio richiama la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi, ravvisata nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. È confermativo in senso proprio l’atto preceduto da un riesame della situazione, con rivalutazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Ricorre invece l’atto meramente confermativo, non impugnabile, quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, come affermato da Cons. di Stato, sez. V, n. 1816 del 2024.

La nota finale non è quindi idonea a sostenere la tempestività del ricorso. Il dies a quo corrisponde, al più, al 7 dicembre 2018, giorno di notifica della seconda nota di riscontro, e l’ultimo giorno utile per impugnare sarebbe stato il 5 febbraio 2019.

Il Collegio ribadisce che, nel diniego di autotutela privo di autonoma lesività, il provvedimento è meramente confermativo e non impugnabile, perché altrimenti si riaprirebbero surrettiziamente, su istanza dell’interessato, i termini per l’impugnativa di atti ormai inoppugnabili, richiamando T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1123 del 2018. Il ricorso è perciò irricevibile perché tardivo, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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