Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e art. 72-bis cod. proc. amm. (TAR Marche n. 195 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso determina l’improcedibilità del medesimo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il principio opera anche quando il giudizio sia stato definito in rito nell’ambito del rito camerale speciale di cui all’art. 72-bis cod. proc. amm., attivato per verificare la persistenza dell’interesse in funzione dell’eventuale individuazione di un’udienza unica di trattazione. La carenza di interesse, una volta accertata, preclude l’esame nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità, restando assorbita ogni altra questione. La compensazione delle spese di giudizio consegue alla valutazione di giusti motivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 30.12.2021, avente ad oggetto il conferimento degli incarichi di direzione dei Settori, unitamente agli atti preparatori e connessi. Con lo stesso ricorso ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di nullità del rapporto di pubblico impiego del controinteressato, dell’immissione in ruolo senza previo concorso e della riqualificazione disposta con decreto n. 126 del 12.03.2002, prospettando dubbi di costituzionalità su alcune previsioni della normativa regionale.

La Regione Marche si è costituita in giudizio; i controinteressati non si sono costituiti. Con dichiarazione in atti del 7.02.2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., per verificare la persistenza dell’interesse anche in ragione della connessione con altro giudizio iscritto a ruolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in rito ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. La norma consente di fissare con priorità la camera di consiglio per verificare la persistenza dell’interesse, in funzione dell’eventuale individuazione di un’udienza unica di trattazione quando ricorrano ragioni di connessione con altro giudizio.

La verifica si conclude con l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, con dichiarazione in atti del 7.02.2025, ha espressamente affermato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Tale dichiarazione assume valore di rinuncia all’esame nel merito delle censure articolate.

Da qui la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio non procede quindi all’esame delle plurime censure di nullità e dei prospettati dubbi di costituzionalità, che restano assorbiti dalla definizione in rito.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *