Obbligo vaccinale e sospensione del militare senza retribuzione né assegno alimentare (TAR Sicilia n. 1660 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del dipendente militare che non si sottopone all’obbligo vaccinale non determina alcun diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento. L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28.05.2021, esclude espressamente ogni emolumento, e la locuzione comprende ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro. La mancanza della prestazione lavorativa per la scelta volontaria e rivedibile del lavoratore esclude l’assegno alimentare, quale conseguenza del principio di corrispettività. Non sussiste la lesione del principio di uguaglianza rispetto alla sospensione per procedimento penale o disciplinare, perché difetta l’omogeneità delle situazioni comparate.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo ordinario in servizio presso una struttura della Difesa, veniva destinatario di un provvedimento con cui il Comando, accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale introdotto dal d.l. n. 44/2021, disponeva la sospensione dal servizio e stabiliva che durante il periodo di sospensione non fosse dovuto alcun compenso, fisso o accessorio.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, oltre alle circolari applicative, limitatamente alla parte relativa al trattamento economico. Deduceva la violazione dell’art. 36 Cost. e dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, anche in comparazione con il trattamento riservato al dipendente sospeso per vicende penali o disciplinari, e chiedeva in via gradata l’accertamento del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Il Ministero si costituiva e resisteva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dapprima verifica la legittimità del provvedimento di sospensione sul piano fattuale. Le richieste di documentazione dell’avvenuta vaccinazione non avevano avuto seguito nel termine indicato. La dedotta contrazione del virus, documentata da un esame risalente a giugno 2021, non risultava idonea a esentare dall’obbligo a sei mesi di distanza, né la fattispecie rientrava tra quelle di omissione o differimento contemplate dalla normativa. La sospensione dal servizio è quindi coerente con le previsioni vigenti.
Sul trattamento economico il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 15 del 2023. La mancata vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità della prestazione, e la sospensione costituisce per il datore di lavoro adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel sinallagma. Nel periodo di sospensione, pur restando formalmente in essere il rapporto, difetta la controprestazione, con la conseguenza che il diritto alla retribuzione e ad ogni emolumento viene meno.
La Corte esclude l’assegno alimentare. L’art. 4-ter, comma 3 richiama ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, e l’interpretazione non è costituzionalmente illegittima. La disciplina dell’assegno alimentare prevista dall’art. 82 d.P.R. n. 3 del 1957 presuppone la provvisorietà della sospensione e l’accertamento in corso della responsabilità, donde l’improponibilità della comparazione con la fattispecie in esame. L’assegno ha natura assistenziale, ma non è soluzione costituzionalmente obbligata accollarlo al datore di lavoro quando l’evento impeditivo riflette una scelta del prestatore.
Quanto alle censure di rango costituzionale e convenzionale, il Tribunale richiama la Corte costituzionale n. 14 del 2023 e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 8 aprile 2021. La vaccinazione obbligatoria non integra un’ingerenza illecita nella vita privata ove sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo di tutela della salute, risponda a un urgente bisogno sociale, sia proporzionata e accompagnata da un sistema sanzionatorio proporzionato. Le censure sono pertanto infondate e il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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