Ordine di demolizione atto dovuto e notifica ai soli destinatari (TAR Puglia n. 307 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e a contenuto vincolato: consegue al mero accertamento tecnico dell’abuso e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, essendo sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e la constatazione della loro abusività. La natura vincolata del provvedimento sanzionatorio esclude margini di comparazione con gli interessi privati del destinatario. La mancata notificazione dell’ingiunzione agli altri comproprietari pro indiviso non incide sulla validità dell’atto, operando la notifica come condizione di efficacia nei confronti dei soli destinatari. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non determina l’illegittimità dell’ordinanza, trattandosi di requisito della distinta misura dell’acquisizione.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria pro indiviso con altri soggetti di un terreno in agro del Comune di Lizzanello, impugna l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso garage, un ripostiglio, una tettoia e un muro di delimitazione, realizzati in assenza di permesso di costruire.

L’atto segue a una vicenda complessa: il limitrofo Comune di Cavallino aveva dapprima ordinato la demolizione delle medesime opere, ma quel provvedimento era stato annullato per incompetenza, in ragione dell’illegittimità del decreto regionale che aveva trasferito le circoscrizioni territoriali. Il Comune di Lizzanello, nel cui territorio le opere sono medio tempore rimaste, ha quindi adottato la nuova ingiunzione. La ricorrente deduce la violazione del diritto di partecipazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli atti presupposti, il difetto di motivazione, la mancata evocazione degli altri comproprietari e l’assenza di planimetria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio, i giudici richiamano il consolidato orientamento secondo cui l’ordine di demolizione è provvedimento sanzionatorio dovuto e tipizzato, che si ricollega a un presupposto di fatto conoscibile dall’interessato. Il carattere vincolato rende superflua la partecipazione procedimentale, salvo ipotesi residuali.

La circostanza che l’ordinanza sia stata adottata dopo l’annullamento del provvedimento del Comune di Cavallino non muta la conclusione. Il Tribunale osserva che quella sentenza aveva censurato la sola incompetenza dell’ente, senza infirmare l’accertamento dell’abuso, e che nessun apporto partecipativo avrebbe potuto indurre il Comune di Lizzanello a una scelta diversa dal tempestivo abbattimento.

Quanto al secondo gruppo di censure, il Collegio rileva che proprio l’annullamento del decreto regionale ha determinato la permanenza delle aree nel territorio di Lizzanello, legittimando l’adozione dell’atto da parte dell’ente competente. L’eventuale indirizzo politico volto alla cessione dell’area è irrilevante rispetto al doveroso esercizio del potere sanzionatorio. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti, sufficientemente motivati dall’oggettivo riscontro dell’abusività, senza necessità di comparazione con gli interessi privati.

Sul fronte della comproprietà, i giudici osservano che le conseguenze della mancata notifica non involgono la validità dell’atto, costituendo la notificazione mera condizione legale di efficacia ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990. Nessun pregiudizio deriva a chi ha ricevuto ritualmente l’ingiunzione, restando salva la facoltà degli altri comproprietari di impugnare autonomamente il provvedimento.

Infine, l’omessa indicazione dell’area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità: si tratta di requisito della distinta misura dell’acquisizione, colmabile nel successivo procedimento. Il ricorso è quindi respinto, con spese dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dei Comuni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *