Diniego di concessione su suolo pubblico e vizio procedimentale non annullante (TAR Sicilia n. 2811 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione per l’occupazione di suolo pubblico non è annullabile per vizio procedimentale quando il provvedimento ha natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 ricade nella previsione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, non essendo attratta dal secondo periodo dello stesso comma. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di un solo capo motivazionale autosufficiente è sufficiente a sorreggere il dispositivo e a escludere l’annullamento. La scelta delle aree destinate all’installazione di chioschi integra esercizio di discrezionalità pianificatoria, sindacabile solo per palese illogicità o irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha chiesto al Comune il rilascio di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico per installare un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande in una piazza cittadina. Con provvedimento del SUAP il Comune ha respinto l’istanza, rilevando che il regolamento comunale e la presupposta determinazione dirigenziale non individuano in quella piazza alcuna area concedibile per l’installazione di chioschi.
Il ricorrente ha impugnato il diniego insieme agli atti presupposti, deducendo la violazione delle regole del giusto procedimento, la carenza di motivazione, la non opponibilità e illegittimità degli atti regolamentari e il contrasto con i principi di libera concorrenza e con la normativa di recepimento della direttiva 2006/123/CE. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo regionale. Lo Statuto siciliano assegna alla Regione competenza esclusiva in materia di commercio; la legge regionale n. 18/1995 attribuisce ai Comuni il potere di programmare l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Il regolamento comunale e la determinazione dirigenziale n. 90006 del 16.02.2004 individuano tassativamente le aree suscettibili di occupazione, tra le quali non figura quella indicata dall’istante. L’estensione del chiosco progettato supera inoltre quella consentita dall’art. 11 del regolamento.
Su questa base il Collegio esclude l’annullamento per i vizi procedimentali. Il diniego è atto a contenuto vincolato: la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto mutarne l’esito. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, opera l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, non avendo il ricorrente dimostrato che l’interlocuzione avrebbe orientato diversamente la decisione. Quanto al preavviso di rigetto, si applica il primo periodo del medesimo comma, poiché l’ultimo capoverso esclude espressamente l’art. 10-bis dal secondo periodo.
Il diniego è poi qualificato come atto plurimotivato. Le ragioni del rigetto sono autonome e ciascuna autosufficiente; la legittimità anche di una sola di esse impedisce la caducazione. Il richiamo per relationem al regolamento e alla determinazione rende la motivazione adeguata ex art. 3 della legge n. 241/1990, non essendo configurabile una motivazione apparente. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 3873 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4645 del 2024.
Quanto agli atti regolamentari, la mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale non incide sulla legittimità dei provvedimenti applicativi, ritualmente impugnati insieme agli atti a monte. Il regolamento risulta adottato dal Consiglio comunale, organo competente, previo parere della commissione per il commercio su aree pubbliche, in coerenza con l’art. 8 della legge regionale n. 18/1995. Il mancato aggiornamento quadriennale delle aree non rende illegittimo il diniego, spettando al privato semmai valutare l’azione avverso il silenzio inadempimento.
Infine, la censura di contrasto con i principi di concorrenza è respinta. L’individuazione delle aree per l’installazione dei chioschi esprime ampia discrezionalità pianificatoria, sottratta al sindacato nel merito e verificabile solo per palese illogicità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. III, n. 1429 del 2025. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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