Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1942 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assicura l’esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata opposizione e ritualmente notificato in forma esecutiva alla Pubblica Amministrazione. Il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A., previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve ritenersi decorso per tabulas. Accertato l’adempimento solo parziale dell’Ente, il giudice ordina il pagamento del residuo entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta quando ne sussistano i presupposti, con determinazione commisurata agli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto, dalla Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania, un decreto ingiuntivo con cui il Comune è stato condannato al pagamento di una somma di denaro in suo favore, oltre interessi secondo il d.lgs. n. 231/2002 e spese legali del rito monitorio. Il provvedimento, non opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all’Ente in forma esecutiva.

Il Comune ha versato solo parte della somma. Il privato, con comunicazione del 6 settembre 2022, ha imputato il pagamento secondo l’art. 1194 c.c., destinando quote a interessi, a spese e compensi e il resto a sorte capitale. Residuando un importo ancora dovuto, oltre interessi di mora e imposta di registro versata per la registrazione del titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato, dalla documentazione in atti, che il decreto ingiuntivo è irrevocabile perché non opposto e che è stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva. Ha quindi constatato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la P.A., richiamando l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Accertato l’adempimento solo parziale dell’Ente, il Tribunale ha ordinato il pagamento di quanto ancora dovuto in via residua entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolto.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale di un Comune, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento. La nomina opera dunque come strumento di effettività della tutela esecutiva.

È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenuti sussistenti tutti i presupposti. La misura è stata determinata negli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono state liquidate nel dispositivo, con condanna dell’Ente intimato. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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