Previdenza complementare militari: difetto di giurisdizione e di legittimazione (TAR Emilia-Romagna n. 994 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie con cui il personale delle Forze Armate rivendica il mantenimento del sistema retributivo di liquidazione del trattamento pensionistico, in luogo del computo contributivo, appartengono alla materia pensionistica e rientrano nella giurisdizione del giudice contabile, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda di risarcimento del danno per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e di istituzione della previdenza complementare è invece inammissibile per carenza di legittimazione attiva. I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento sono titolari di un interesse solo indiretto e riflesso all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali, che appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza. Le Amministrazioni non sono gravate di alcun autonomo obbligo di provvedere, non essendo previsti termini per l’attuazione della previdenza complementare.

Il Fatto

I ricorrenti, che lavorano o hanno lavorato nelle Forze Armate, hanno proposto ricorso notificato il 19-20 luglio 2021 deducendo che il passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo aveva prodotto una forte riduzione dell’importo della pensione mensilmente erogata.

Hanno quindi chiesto l’accertamento del diritto al sistema previdenziale retributivo, in via principale previa eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995 in parte qua, e in subordine fino all’avvio della previdenza complementare per il personale militare; nonché la condanna del Ministero della Difesa e dell’INPS al risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa istituzione della previdenza complementare. Il Ministero e l’Ente previdenziale si sono costituiti eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibili entrambe le domande, seguendo due percorsi distinti. Quanto alla pretesa al sistema retributivo, il Tribunale ha rilevato il difetto di giurisdizione: si tratta di controversia previdenziale rientrante nella materia pensionistica devoluta alla cognizione del giudice contabile. Il richiamo è a TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 24 settembre 2024, n. 252, a TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 maggio 2023, n. 1587 e a TAR Puglia, Lecce, sez. II, 15 aprile 2024, n. 551.

La seconda domanda è stata giudicata inammissibile per carenza di legittimazione dei ricorrenti. Il Tribunale si è allineato a un orientamento consolidato, richiamando TAR Emilia-Romagna, 16 ottobre 2024, n. 179 e TAR Lazio, sez. I-bis, 6 maggio 2024, n. 9000.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’interesse. I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse finale e indiretto, non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali di cui all’art. 67 d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254. Tale interesse appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per le forze di polizia a ordinamento civile, e ai comitati centrali di rappresentanza, per il personale militare. Il Collegio ha richiamato TAR Lazio, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 1292 e TAR Lazio, sez. I-bis, 25 marzo 2022, n. 3405.

La stessa conclusione vale sul versante del silenzio-inadempimento del Governo circa l’attuazione della previdenza complementare. Sul punto il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 502, e Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440 e 8 aprile 2022, n. 2593: la natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, esclude la titolarità di un interesse personale, concreto e attuale in capo ai dipendenti.

Con specifico riguardo alla domanda risarcitoria, il Collegio ha osservato che l’intera disciplina della previdenza complementare è rimessa alla negoziazione e alla concertazione, senza che le Amministrazioni abbiano un autonomo obbligo di provvedere e senza che siano previsti termini di attuazione. Ne deriva l’infondatezza della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere e, di riflesso, di quella risarcitoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura prettamente interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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