Requisito di prossimità dell’impianto tra discrezionalità della stazione appaltante e concorrenza (TAR Emilia-Romagna n. 319 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nell’individuare i requisiti speciali di partecipazione a una gara, sindacabile solo entro i limiti della manifesta arbitrarietà e della palese irragionevolezza. Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e non possono restringere irragionevolmente la platea dei concorrenti. La clausola che impone la disponibilità di un impianto di prima destinazione entro una distanza massima di 55 km non integra una restrizione illecita della concorrenza quando risponde a un interesse organizzativo e imprenditoriale della stazione appaltante e consente che l’impianto di destinazione finale sia collocato anche a distanza superiore. Le mere difficoltà organizzative del concorrente non integrano un’impossibilità giuridica di partecipare e non inficiano la legittimità della legge di gara.

Il Fatto

Una società interamente partecipata da una pluralità di Comuni ha bandito una procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio di selezione, recupero e trattamento della frazione organica dei rifiuti, suddivisa in cinque lotti territoriali. Per i lotti 1, 2, 3 e 4 la legge di gara richiedeva, quale requisito speciale di partecipazione, la disponibilità di un impianto di trattamento ubicato a non oltre 55 km dai centri operativi della stazione appaltante.

Un operatore economico del settore, sprovvisto del requisito per i lotti 1, 2 e 3, ha impugnato il bando, l’avviso di rettifica, il disciplinare e i capitolati come rettificati, deducendo la violazione del principio di concorrenza e l’irragionevolezza della limitazione. La stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto la reiezione nel merito. La domanda cautelare è stata respinta; la gara si è conclusa con l’aggiudicazione di tutti i lotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari per ragioni di economia processuale, stante l’infondatezza nel merito. Ha muovato dal disciplinare di gara, come integrato dai chiarimenti: requisito era la disponibilità di un impianto di prima destinazione entro 55 km, destinato ad attività di recupero, messa a riserva o trasferenza, con la precisazione che nelle ultime due ipotesi l’aggiudicatario deve indicare prima dell’inizio del servizio anche l’impianto finale. Nei chiarimenti si è chiarito che la disponibilità può derivare da proprietà ovvero da intermediazione.

Posto che i requisiti speciali devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e non restringere irragionevolmente la platea (richiamate T.A.R. Lazio n. 13700/2023, T.A.R. Campania n. 3537/2023 e Cons. Stato n. 7649/2023), il Collegio ha valorizzato la relazione tecnica della stazione appaltante. Il trasporto fino al luogo di prima destinazione è curato dalla committente e la distanza di 55 km consente di mantenere l’intero ciclo entro il turno di lavoro degli addetti. La relazione non è integrazione postuma: proviene dalla stazione appaltante, non è contenuta negli scritti difensivi ed è stata formata prima dei provvedimenti gravati.

Da ciò la conclusione: la clausola, quand’anche in ipotesi soggettivamente escludente per la ricorrente, non restringe irragionevolmente la concorrenza, poiché consente che l’impianto di destinazione finale sia collocato anche oltre 55 km, ed è giustificata dal preciso interesse organizzativo e imprenditoriale della stazione appaltante.

Le critiche alla relazione sono state respinte. Quanto alla distanza percorribile, la raccolta dura mediamente quattro ore, i mezzi viaggiano a 55 km/h e nel turno di 6,5 ore restano 2,5 ore per raggiungere il sito, scaricare e tornare in sede. Quanto all’idoneità delle aree di trasferenza, si tratta di una mera difficoltà organizzativa, non di un’impossibilità giuridica: spetta all’appaltatore, ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., organizzare i mezzi necessari. Quanto al ricorso allo straordinario, è dirimente che il servizio si svolga su due turni con gli stessi mezzi, che devono quindi rientrare in sede al termine del turno.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1655 c.c.

Tutte le 56 sentenze sull'art. 1655 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *