Recinzione abusiva su suolo comunale e ordine di demolizione (TAR Puglia n. 304 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere funzionalmente collegate, l’abuso edilizio va apprezzato in modo unitario: la considerazione atomistica dei singoli manufatti non consente di cogliere l’impatto complessivo sul territorio. La realizzazione, anche in zona vincolata, di manufatti in cemento e calcestruzzo vibrato idonei a modificare stabilmente lo stato dei luoghi richiede il permesso di costruire, non rientrando nell’edilizia libera come elemento di arredo. Ove le opere insistano su suolo pubblico, l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 prevede quale unico rimedio l’ordine di demolizione, da interpretarsi con particolare rigore, a prescindere dall’accertamento di incrementi volumetrici o di superficie.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Ugento ha ingiunto la demolizione di manufatti in ferro zincato con binario di scorrimento, dissuasori stradali in cemento e cordoli in calcestruzzo, nonché la presupposta nota di avvio del procedimento. Il Comune aveva rilevato le opere su area catastalmente intestata all’ente e ritenuto l’assenza di titolo abilitativo.
Il ricorrente ha dedotto l’erroneo inquadramento della proprietà dell’area, la natura delle opere quali interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e l’insufficienza della motivazione dell’atto. Deceduto il ricorrente, è subentrata in qualità di erede la coniuge, che ha esteso l’impugnazione alla relazione istruttoria e alla perizia tecnica depositate dal Comune in esecuzione di ordinanza del TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto il profilo della qualificazione delle opere. La Corte ritiene che i manufatti, pur realizzati in epoche diverse, costituiscano componenti funzionali di un unico intervento volto a inibire il transito veicolare. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9148 del 2023, il Collegio afferma che l’apprezzamento deve essere globale, perché la valutazione atomistica impedisce di comprendere il reale impatto dell’intervento.
Su questo presupposto, il TAR esclude che le opere possano qualificarsi come semplici elementi di arredo. I manufatti in cemento e calcestruzzo vibrato, realizzati peraltro in zona vincolata, sono idonei a modificare stabilmente lo stato dei luoghi e richiedono il permesso di costruire. Il Collegio richiama Cass. pen., Sez. III, n. 42243 del 2023, secondo cui barriere e blocchi ostruttivi non sono installabili in regime di edilizia libera proprio per la loro tendenziale stabilità.
Il secondo argomento è assorbente. La perizia depositata dal Comune — non contrastata da diverse risultanze peritali — accerta che la particella su cui insistono le opere è di proprietà comunale. Il fatto che la perizia sia stata acquisita per altri fini non incide sulla rilevanza oggettiva dell’accertamento. In tema di illecito edilizio su suolo pubblico, il TAR richiama Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8986 del 2022: l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 prevede come unico rimedio l’ordine di demolizione, da interpretarsi con rigore particolare.
Il Collegio respinge quindi la censura sull’integrazione postuma della motivazione e quella sull’assenza di incremento volumetrico. L’ordine ripristinatorio si configura come atto dovuto, una volta accertata la proprietà pubblica dell’area e l’assenza del titolo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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