Atto meramente ricognitivo e definitività del congedo militare (TAR Puglia n. 648 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione militare scioglie la riserva e dichiara definitivo il collocamento in congedo illimitato, a seguito del rigetto dell’opposizione al decreto di perenzione del giudizio di appello, è atto vincolato e meramente ricognitivo della definitività già acquisita dalle precedenti determinazioni di esclusione dal concorso. Essa è priva di autonoma lesività, che va riferita agli atti presupposti rimasti inoppugnati. Le censure avverso le originarie determinazioni di esclusione e decadenza, già oggetto di esame e rigetto in un precedente giudizio definito con perenzione, sono precluse dal principio del ne bis in idem, trattandosi di atti inscindibilmente legati da un vincolo di consequenzialità nell’ambito del medesimo rapporto giuridico. Il giudice amministrativo, adito avverso l’atto ricognitivo, non può operare alcun giudizio prognostico sull’esito del ricorso in appello ormai perento.

Il Fatto

La ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina militare, era stata ammessa con riserva alla rafferma biennale nelle more della definizione del concorso per l’immissione in servizio permanente. Risultata idonea e vincitrice, veniva poi esclusa dal concorso e dichiarata decaduta dalla nomina per la ritenuta mancanza, ab origine, del requisito dell’assenza di rinvii a giudizio, essendo destinataria di citazione diretta a giudizio. Seguiva il collocamento in congedo illimitato con decorrenza dal 15 gennaio 2011.

Impugnati gli atti dinanzi al TAR Lazio, che li respingeva con sentenza n. 10781/2014, l’appello cautelarmente accolto veniva poi dichiarato perento. Con la nota del 10 ottobre 2018 l’Amministrazione scioglieva la riserva e dichiarava definitivo il congedo. La ricorrente ha impugnato tale nota chiedendo, in sostanza, una rivalutazione dell’intera vicenda anche alla luce della sopravvenuta assoluzione penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’articolata sequenza procedimentale e individua il nodo giuridico nella natura della nota impugnata. Essa, ad avviso del Tribunale, si limita a prendere atto della sopravvenienza dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2095/2018, di rigetto dell’opposizione al decreto di perenzione, da cui è scaturita la definitività della sentenza di primo grado, e a sciogliere la riserva sulla ripresa dell’efficacia del provvedimento di congedo.

Da qui la qualificazione dell’atto come vincolato e privo di autonoma concreta lesività. La lesività va ricondotta ai precedenti atti dell’Amministrazione, rimasti inoppugnati: la nota del 3 febbraio 2017 di rinnovata esclusione e la conseguente nota del 3 luglio 2017 di collocamento in congedo con riserva.

Il Tribunale osserva inoltre che le censure proposte mirano in realtà a contestare le originarie determinazioni di esclusione e decadenza. Si tratta di doglianze già avanzate nei precedenti giudizi e ritenute infondate dal TAR Lazio con la sentenza n. 10781/2014, divenuta definitiva per perenzione. Il Collegio ritiene tali argomentazioni non ulteriormente censurabili in questa sede in forza del principio del ne bis in idem, richiamando Consiglio di Stato, sezione sesta, 16 agosto 2023, n. 7783: gli atti sono diversi ma legati inscindibilmente da uno stretto vincolo di consequenzialità, perché inerenti al medesimo rapporto giuridico.

Quanto alla dedotta sopravvenuta assoluzione e alla richiesta di valutazione prognostica sull’esito dell’appello, il Collegio esclude di poter procedere a tale giudizio in virtù del medesimo principio. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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