Impugnazione atto riscossione limitata a vizi propri non atti presupposti (Cons. Stato n. 1299 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di riscossione che si limiti a dare esecuzione a un credito già accertato con provvedimenti anteriori divenuti definitivi non integra un nuovo e autonomo atto impositivo ed è impugnabile unicamente per vizi propri. Le censure che investono l’an debeatur o i vizi degli atti presupposti, compresa l’illegittimità per violazione del diritto euro-unionale, sono inammissibili perché dovevano essere fatte valere con l’impugnazione tempestiva di quegli atti. Anche l’eccezione di prescrizione del credito maturata anteriormente all’ultimo atto prodromico è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, dell’atto successivo a quello divenuto definitivo perché non contestato. Restano sindacabili, in quanto vizi propri, i profili di difetto di motivazione e di quantificazione degli interessi.

Il Fatto

Un’azienda agricola riceveva dall’agente della riscossione un’intimazione di pagamento per oltre 138.000 euro, riferita a una cartella dell’AGEA per i prelievi supplementari nel settore latte delle campagne 2003/2004, oltre a due atti di pignoramento presso terzi. La società impugnava gli atti davanti al TAR Veneto deducendo nove motivi, tra cui l’irritualità della notifica a mezzo PEC, l’intervenuta prescrizione del credito, la decadenza dell’amministrazione, la duplicazione dei ruoli e l’illegittimità comunitaria del prelievo.

Il TAR, con la sentenza n. 1302/2024, dichiarava il difetto di giurisdizione sugli atti di pignoramento e respingeva il ricorso quanto all’intimazione. Proponeva appello la parte, insistendo sulla prescrizione e sull’impugnabilità dell’atto per vizi derivati dagli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado. Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto impugnato: si tratta di un mero atto propedeutico alla riscossione, riferito a pregresse debenze già accertate e preceduto da una pluralità di atti prodromici, non di un autonomo atto impositivo. Da qui il richiamo all’orientamento della Sezione secondo cui l’atto è impugnabile soltanto per vizi propri (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1316 del 2024).

Ne deriva l’inammissibilità di tutte le censure che non investono vizi propri dell’intimazione, ma l’illegittimità di questa in via derivata dai vizi che affliggerebbero la cartella o la richiesta di prelievo, ormai inoppugnabili. In particolare, la violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità da far valere tempestivamente contro l’atto impositivo: in difetto di impugnazione o di annullamento, l’atto diventa definitivo e vincolante per l’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9338/2024).

Il Collegio estende la regola all’eccezione di prescrizione. Richiamando la giurisprudenza tributaria (Cass. n. 37259/2021), afferma che ogni questione sulla prescrizione maturata prima dell’ultimo atto prodromico doveva essere proposta al più tardi con l’impugnazione della cartella del 2018. Tra quella cartella e l’atto del 2021 non è maturato alcun termine, né per il capitale né per gli interessi, confermando la Sezione il termine decennale per il capitale e quinquennale per gli accessori.

Quanto ai vizi propri, l’atto è adeguatamente motivato: indica le causali, distingue capitale e interessi ed è sufficiente il richiamo della cartella presupposta (Cass. civ., Sez. Un., n. 22281 del 2022). Sull’esenzione dagli interessi, la Corte richiama TAR Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, confermata da Cons. Stato, Sez. III, n. 11145 del 2022: l’esenzione è incentivo legato alla rateizzazione e la sua estensione costituirebbe aiuto di Stato. La censura sulla compensazione con i premi PAC è respinta per mancanza di prova.

Il Collegio lascia aperta, in via di principio, la possibilità di un’autotutela doverosa al ricalcolo, secondo i principi di Corte UE, Kühne & Heitz, questione estranea al giudizio. L’appello è respinto con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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