Prova del passaggio in giudicato e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Toscana n. 199 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza di un provvedimento del giudice ordinario richiede il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento e della prova del suo passaggio in giudicato, che costituisce condizione di ammissibilità della domanda. Il termine “eventuale” contenuto nell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. si riferisce esclusivamente all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora definitivi, e non consente di omettere la prova della definitività del titolo giudiziale ordinario. L’adempimento non è surrogabile né sanabile con il deposito successivo alla proposizione del ricorso e alla notifica del relativo atto introduttivo. Il difetto originario della prova determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Toscana per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1119/2023, emessa dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro, in data 13.12.2023 e pubblicata in pari data, con cui era stato riconosciuto in suo favore il diritto alla carta del docente. Il ricorso per ottemperanza era diretto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Con ordinanza n. 1111 del 7 ottobre 2024 il Tribunale ha segnalato una carenza documentale e, applicando l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per il deposito di memorie o documenti vertenti unicamente sulla questione dell’inammissibilità del ricorso. All’udienza del 9 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti depositati non risulta il certificato di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, pur essendo lo stesso richiamato nel ricorso e nella rubrica dell’allegato 5. La questione assume rilievo centrale perché l’art. 114 cod. proc. amm. impone di depositare unitamente al ricorso la copia autentica del provvedimento e l’eventuale prova della sua definitività.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario per il quale ricorre, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 6905 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5645 del 2015. Il termine “eventuale” dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. è stato riferito ai soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora definitivi, richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm..
È stato inoltre valorizzato l’indirizzo secondo cui la prova deve essere fornita unitamente al ricorso, costituendo condizione di ammissibilità della domanda (TAR Lombardia n. 2231 del 2016; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1760 del 2011). L’Avvocatura dello Stato, con memoria del 24 dicembre 2024, ha eccepito che l’adempimento non potrebbe essere posto in essere dopo l’avvio del giudizio e la notifica del ricorso, non essendo neppure surrogabile.
Il Collegio ha quindi ritenuto che la prova della definitività del titolo giudiziale, se non offerta al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, determina l’inammissibilità del ricorso, come già affermato da TAR Perugia, sez. I, n. 290 del 2024. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito dell’attestazione contestualmente alla proposizione. Le spese sono seguite la soccombenza e sono state liquidate in favore dell’Amministrazione in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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