Soccorso istruttorio non rimediabile per requisito tecnico documentato solo dopo l’aggiudicazione (Cons. Stato n. 1300 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non consente al concorrente di esibire, dopo l’aggiudicazione, documenti nuovi e diversi da quelli allegati in sede di gara per comprovare un requisito tecnico previsto a pena di esclusione. L’istituto serve a chiarire la documentazione già prodotta, non a rettificare o integrare il contenuto della dichiarazione e dell’offerta. Ove la documentazione spontaneamente allegata risulti inidonea a dimostrare il requisito, l’integrazione documentale successiva costituisce integrazione tardiva dell’offerta, in violazione del principio di autoresponsabilità e del principio di par condicio tra i concorrenti. Ne consegue l’illegittimità dell’ammissione e l’esclusione del concorrente dalla gara.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa alla gara indetta dal Comune per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione di un quartiere cittadino, con finanziamento PNRR, classificandosi seconda. L’aggiudicazione viene disposta in favore del consorzio primo classificato.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere, e propone istanza incidentale di accesso. Il TAR rigetta ricorso e motivi aggiunti e dichiara improcedibile l’istanza di accesso. La società appella, censurando tra l’altro l’ammissione dell’aggiudicatario che, a gara conclusa, ha comprovato i servizi di punta con certificati diversi da quelli allegati in sede di offerta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale: se il soccorso istruttorio possa spingersi fino a consentire l’esibizione di documenti nuovi e diversi da quelli prodotti in gara, per comprovare un requisito dichiarato in offerta ma documentato in quella sede con attestazioni inidonee. La risposta è negativa.

Il disciplinare richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica, lo svolgimento di due servizi di punta per le classi e categorie dei lavori oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato. Il concorrente aveva speso, per la categoria degli impianti elettrici, un servizio svolto in raggruppamento con una quota del 20%: l’importo proporzionale, sommato all’altro servizio, risultava insufficiente. Solo a seguito di richiesta di chiarimenti l’aggiudicatario ha allegato nuovi certificati, riferiti a servizi mai dichiarati in gara.

La Corte richiama il principio di autoresponsabilità, correlato alla par condicio e ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (C.d.S., I, n. 169 del 2025), e afferma che nel settore dell’evidenza pubblica il soccorso istruttorio non può servire a rettificare integralmente il contenuto della dichiarazione (C.d.S., III, n. 6905 del 2025).

Quando l’offerente deposita documenti nuovi, si realizza una inammissibile integrazione dell’offerta tecnica: la stazione appaltante valuta l’offerta solo grazie alla documentazione prodotta dopo la richiesta di chiarimenti, mentre quella documentazione avrebbe dovuto essere allegata sin dall’origine. Il soccorso procedimentale può riguardare solo aspetti dubbi di dati già contenuti nell’offerta, non dimostrare per la prima volta il possesso del requisito.

Il Collegio aggiunge un argomento apagogico: ammettere il contrario azzererebbe l’autoresponsabilità e comprometterebbe i tempi del procedimento, specie negli appalti finanziati con fondi PNRR. L’appello è quindi accolto, l’aggiudicazione annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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