L’attore soccombente nel merito non può impugnare per difetto di giurisdizione del giudice prescelto (Cass. civ. Sez. 2 n. 7445 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo della decisione. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. è ipotizzabile solo per l’omessa pronuncia su una domanda di merito e non su una questione processuale quale il difetto di giurisdizione. Le amministrazioni separate degli usi civici, non inserite nell’apparato organizzativo della P.A. comunale, hanno legittimazione limitata all’amministrazione dei beni demaniali di originaria appartenenza della frazione, come descritti nel decreto commissariale, e non possono agire dinanzi al giudice ordinario per far valere diritti di proprietà sugli stessi in contrasto con l’intavolazione a favore del Comune. L’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non si ricollega in via automatica all’assunzione dell’iniziativa giudiziale, ma deve tener conto della posizione delle parti rispetto al diritto fatto valere.
Il Fatto
L’Amministrazione Separata Usi Civici della Frazione di Saone proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trento che aveva rigettato le sue domande di disapplicazione della delibera comunale di riorganizzazione delle partite tavolari relative a immobili di proprietà comunale, nonché di accertamento che i beni della partita tavolare 30 del C.C. Saone non erano di proprietà del Comune di Tione di Trento e del proprio diritto alle rendite patrimoniali delle particelle, in subordine di accertamento dell’intervenuta usucapione in suo favore. La Corte d’Appello di Trento respingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure. Avverso tale sentenza l’ASUC proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, riguardanti la dedotta violazione dell’art. 29 della legge n. 1766/1927 in relazione alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici, la violazione dell’art. 6, comma 2, R.D. n. 499/1929 e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, il vizio di omessa pronuncia e la violazione dell’art. 4, comma 3, lett. a), L.P. Trento n. 6/2005.
Quanto al difetto di giurisdizione, la Corte ha affermato che la ricorrente, avendo incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario e risultando soccombente nel merito, non era legittimata a dolersi del difetto di giurisdizione del giudice prescelto, poiché la pronuncia di rigetto comportava comunque il riconoscimento della giurisdizione del giudice adito. Ha inoltre precisato che il vizio di omessa pronuncia è ipotizzabile solo per le domande di merito e non per le questioni processuali.
In relazione alla violazione delle norme tavolari, la Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che la sentenza impugnata non aveva invertito l’onere probatorio, avendo correttamente valorizzato la presunzione di titolarità derivante dall’intavolazione e la prova dell’accorpamento del Comune di Saone nel Comune di Tione di Trento.
La Corte ha poi escluso la legittimazione dell’ASUC ad agire per la rivendica o l’usucapione della proprietà delle particelle, evidenziando che tale soggetto ha una legittimazione limitata all’amministrazione dei beni di uso civico e non può far valere diritti di proprietà in contrasto con l’intavolazione comunale. Ha infine dichiarato inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni ad abundantiam, precisando che dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. non è più sindacabile la motivazione contraddittoria o insufficiente.
Nota della Redazione
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