Il commissario per gli usi civici non può sindacare la congruità del prezzo della conciliazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 11943 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di omologazione della conciliazione in materia di usi civici attribuita al commissario trova fondamento nella particolare delicatezza della materia, ma si esercita in relazione all’accertamento della qualitas soli e con esclusione del sindacato di merito. Il commissario può rifiutare l’omologazione e dar corso al giudizio soltanto ove il patto raggiunto risulti lesivo di norme imperative, mentre la valutazione circa la congruità del prezzo concordato appartiene al merito dell’atto negoziale e non può essere sindacata in sede di omologazione.
Il Fatto
Un privato chiese al commissario per la liquidazione degli usi civici l’accertamento della natura allodiale di un terreno sito in Comune di San Felice Circeo, mentre il convenuto ne eccepiva la natura civica. Le parti pervennero a una conciliazione, ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 1766 del 1927, che prevedeva il pagamento di una somma a favore dell’attore. Effettuato il pagamento, il commissario, ritenendo incongrua l’indennità concordata, ricusò l’omologazione e accertò la natura demaniale del terreno.
Il gravame avverso tale decisione venne respinto dalla Corte d’appello di Roma, la quale rilevò che l’approvazione commissariale costituiva condizione di efficacia del negozio e che il relativo controllo si estendeva alla conformità dell’atto agli interessi dei cives. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 1766 del 1927.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio per cui la peculiare funzione di omologazione della conciliazione rinviene il suo fondamento nella particolare delicatezza e complessità della materia, avuto riguardo alla mutata funzione dei diritti d’uso civico. Tale funzione giustifica il permanere del potere in capo al commissario, ma solo in relazione all’accertamento della qualitas soli e con esclusione di ogni sindacato di merito.
La Corte ha precisato che il potere del commissario di rifiutare l’omologazione e di dar corso al giudizio sussiste soltanto ove il patto raggiunto risulti lesivo di norme imperative, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 1901 del 2025. Nella specie, il commissario aveva fondato il rifiuto esclusivamente sulla presunta incongruità dell’indennità concordata, ritenendo che il valore del terreno dovesse essere superiore a quello calcolato con parametri agrari.
La Corte d’appello aveva avallato tale impostazione, sostenendo che il controllo del commissario non si limita alla verifica della conformità formale dell’atto ma deve estendersi all’accertamento della sua conformità agli interessi pubblici, essendo leso l’interesse dei cives ove la somma concordata sia incongrua rispetto ai valori di mercato.
Tale argomentazione è stata ritenuta erronea dalla Cassazione: se si considerano i limiti entro cui deve svolgersi l’indagine del commissario, limitata alla qualitas soli e non estesa al merito, è evidente che la valutazione circa la congruità del prezzo appartiene al merito dell’atto, tanto più a fronte di una valutazione già effettuata dal proprietario pubblico. La valutazione sulla consistenza del prezzo stabilito ai fini della conciliazione esorbita dalle competenze del commissario agli usi civici.
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Nota della Redazione
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