Installazione di impianti telefonici a servizio di terzi: necessario il consenso del proprietario (Cass. civ. Sez. 2 n. 1554 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di sostegni, cavi e impianti telefonici sulla proprietà privata è legittima senza il consenso del proprietario solo quando l’opera sia destinata esclusivamente al servizio dell’utenza dell’immobile che subisce il passaggio o l’appoggio. Quando gli impianti servano anche immobili di terzi, è indispensabile il consenso del proprietario del fondo o, in mancanza, l’attivazione delle procedure ablatorie di cui agli artt. 90 e 91 del d.lgs. n. 259/2003, configurandosi un diritto reale di uso pubblico gravante sul bene. Le clausole del contratto di abbonamento, riferite al solo collegamento dell’utenza dell’abbonato, non possono surrogare il necessario consenso per un impianto destinato anche a terzi.
Il Fatto
Gli eredi di una proprietaria di un fondo convenivano in giudizio il gestore della rete telefonica, chiedendone la condanna alla rimozione o allo spostamento di un palo di sostegno di cavi telefonici installato sul terreno di loro proprietà in assenza di un valido provvedimento ablatorio, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello, pur rilevando che il palo era stato originariamente apposto senza autorizzazione e mantenuto contro il volere dei proprietari, riteneva legittima l’installazione in virtù del successivo contratto di utenza sottoscritto dalla dante causa.
Avverso la sentenza d’appello gli eredi proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che l’opera era stata realizzata e aveva servito utenze di terzi, essendo il consenso contrattuale limitato alla sola utenza intestata alla proprietaria del fondo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, incentrato sulla distinzione tra mere limitazioni legali della proprietà e costituzione di servitù mediante provvedimento ablatorio. Il quadro normativo di cui agli artt. 90 e 91 del d.lgs. n. 259/2003 consente il passaggio senza appoggio di fili e cavi, nonché l’accesso per l’installazione e la manutenzione degli impianti, solo quando questi siano necessari all’utenza dell’immobile; in ogni altro caso, in mancanza del consenso del proprietario, occorre procedere alla costituzione di una servitù coattiva.
La Corte richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la gratuità dell’appoggio e del passaggio delle condutture sulla proprietà privata è configurabile solo quando gli impianti siano destinati esclusivamente al servizio dell’utente proprietario del fondo. Qualora invece gli impianti servano anche immobili di terzi, è indispensabile il consenso del proprietario o l’attivazione delle procedure espropriative, essendo configurabile un diritto reale di uso pubblico gravante sul bene, come affermato da Cass. n. 4517 del 2021 e, in precedenza, da Cass. n. 12245 del 1998.
Nel caso di specie, l’installazione del palo e dei relativi cavi aveva servito, sin dal 1997, non solo l’utenza della dante causa dei ricorrenti ma anche quelle di altri immobili vicini. La Corte osserva che tale circostanza rende l’opera non legittimabile dal successivo contratto di utenza, poiché le relative clausole «comunque riferite al collegamento della sola utenza dell’abbonato – non possono surrogare il necessario consenso per un impianto destinato anche a terzi», come già rilevato da Cass. n. 788 del 2022.
L’installazione, eseguita senza il consenso del proprietario e senza il ricorso alle procedure ablatorie, deve pertanto ritenersi sine titulo e illegittima. Il primo motivo di ricorso è accolto, con assorbimento dei restanti motivi, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione per il riesame della vicenda e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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