Inammissibile il ricorso che rivaluta il fatto in materia di usucapione su bene demaniale (Cass. civ. Sez. 2 n. 13129 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La demanialità di un’area è esclusa solo all’esito di un atto formale di sdemanializzazione da parte della pubblica amministrazione, ovvero quando la cessazione della destinazione all’uso pubblico risulti da fatti univoci e concludenti, positivi e incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua natura. La deduzione della violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, è inammissibile, purché la ricostruzione sia scevra da vizi logici. Il giudice d’appello non è tenuto a confutare tutte le singole argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragioni della propria decisione in modo da far comprendere l’iter logico-giuridico seguito. Non sussiste la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex artt. 51 e 52 c.p.c. quando il magistrato che ha redatto la sentenza di primo grado non abbia partecipato all’udienza di discussione in appello, essendo la causa stata trattenuta in decisione da un Collegio privo di magistrati incompatibili.
Il Fatto
Gli eredi del proprietario di un fabbricato adibito a forno convenivano in giudizio la Regione, chiedendo l’accertamento dell’usucapione ultraventennale di una porzione di terreno su cui il fabbricato insisteva per 18,55 mq. L’area, facente parte di un mappale più ampio di natura ferroviaria, era stata trasferita dal Demanio dello Stato al Demanio regionale, come risultante dal verbale di consegna.
Il Tribunale rigettava la domanda, accertando la natura demaniale del bene. La Corte d’Appello, nel confermare la decisione, escludeva la configurabilità di una sdemanializzazione tacita dell’area, non ravvisando atti della pubblica amministrazione univoci e concludenti in tal senso. Gli eredi proponevano ricorso per cassazione con due motivi: il primo relativo all’omessa pronuncia e alla nullità per vizio di costituzione del giudice; il secondo, deducendo la violazione degli artt. 822 e seguenti c.c., contestava la qualificazione di bene demaniale in quanto funzionale al servizio ferroviario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la questione della partecipazione al Collegio del Consigliere Delegato proponente, ex art. 380-bis c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui essa non integra una ragione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. In relazione alla censura di omesso esame, la Corte ha ricordato che, in caso di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Quanto alle doglianze per omessa pronuncia su altre questioni, ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le argomentazioni delle parti, potendosi desumere il rigetto implicito da una decisione fondata su ragioni logicamente incompatibili.
Sulla dedotta nullità per errata costituzione del giudice, la Corte ha richiamato il principio dell’immutabilità del giudice desumibile dall’art. 276, comma 1, c.p.c., evidenziando che la nullità sussiste solo in caso di discrasia tra il magistrato che recepisce le conclusioni e quello che decide. Nel caso di specie, il magistrato estensore della sentenza di primo grado si era astenuto e il Collegio che ha deciso era privo di componenti incompatibili, escludendo quindi qualsivoglia vizio di costituzione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, i ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti accertati dalla Corte d’Appello. In particolare, la sentenza impugnata aveva accertato che l’area occupata era strettamente funzionale alla rete ferroviaria, escludendo la sdemanializzazione tacita per mancanza di atti univoci della pubblica amministrazione incompatibili con la destinazione pubblica del bene. Trattandosi di apprezzamenti di merito scevri da illogicità e contraddizioni, essi non sono sindacabili in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.