Patto di accreditamento socio-assistenziale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2098 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il patto di accreditamento stipulato tra il Comune e l’ente gestore di servizi socio-assistenziali, iscritto all’albo regionale, non ha natura provvedimentale né costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990: si tratta di una convenzione che disciplina condizioni e modalità di collaborazione per la durata del servizio. Il recesso disposto per contestazioni relative alle fatture della quota sanitaria attiene alla fase meramente esecutiva del rapporto. Le controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali, relative al ricovero di persone in stato di bisogno, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi. La domanda proposta davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

La cooperativa ricorrente, iscritta all’albo degli enti accreditati presso il Comune per la gestione dei servizi socio-assistenziali ai sensi della legge regionale n. 22 del 1986, ha impugnato la determina con cui il dirigente comunale ha comunicato il recesso, a far data dal 1° gennaio 2025, dal patto di accreditamento stipulato il 20 dicembre 2023.

Il recesso si fondava sulla mancata emissione di note di credito relative a fatture per la quota sanitaria del quinquennio 2019-2023: secondo il Comune tali prestazioni erano già comprese nel patto, come attestato dall’Unità di valutazione multidisciplinare dell’ASP. La cooperativa ha chiesto l’annullamento della determina deducendo violazione dell’art. 11, comma 4, legge n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione dell’art. 1373 cod. civ. e dei principi di proporzionalità, oltre al contrasto con le linee guida sul Terzo Settore. Il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività del deposito documentale del 19 marzo. I termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori, espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice; il loro mancato rispetto determina l’inutilizzabilità processuale degli atti tardivamente depositati. Il deposito tardivo è ammesso solo in via eccezionale, con dimostrazione dell’estrema difficoltà di rispettare il termine. Richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 194 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3511 del 2019, l’eccezione è accolta e dei documenti non si tiene conto.

Nel merito il Collegio rileva che il patto di accreditamento, stipulato con soggetto inserito nell’elenco istituito a seguito di avviso pubblico, non ha natura provvedimentale e non integra un accordo ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990. Esso è una convenzione con cui le parti stabiliscono condizioni e modalità di collaborazione per l’intera durata del servizio.

Il recesso contestato riguarda la fase esecutiva del rapporto: si controverte sulle fatture emesse per la quota sanitaria 2019-2023, che il Comune ritiene non dovute perché le prestazioni erano già incluse nel patto. La questione è quindi di natura patrimoniale, non attinente all’esercizio di un potere autoritativo di revoca dell’accreditamento.

Il Collegio richiama TAR Palermo n. 3028 del 2022 e l’orientamento consolidato secondo cui, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, nelle controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali deve negarsi la giurisdizione esclusiva amministrativa: i presupposti delle obbligazioni sono posti direttamente dalla legge e le prestazioni sono configurate quali diritti delle persone in stato di bisogno. Viene citata Cass. civ., Sez. Un., n. 18978 del 2017, con richiami a n. 12923 del 2014 e n. 15377 del 2009.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Trova applicazione l’art. 11 cod. proc. amm.: restano ferme le preclusioni e le decadenze, ma sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della mancata definizione nel merito e del carattere non scontato del difetto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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