AUA, competenza della Provincia e obbligo di indire la conferenza di servizi (Cons. Stato n. 1762 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica ambientale il SUAP è titolare di una competenza limitata alla verifica della completezza documentale e all’inoltro della pratica alle amministrazioni interessate, mentre l’adozione del provvedimento conclusivo spetta all’autorità competente, individuata dalla disciplina regionale nella Provincia. L’archiviazione disposta dal SUAP per mancata presentazione della documentazione integrativa non costituisce atto conclusivo del procedimento e non esonera la Provincia dall’obbligo di provvedere. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 59/2013 la domanda deve essere esaminata nell’ambito della conferenza di servizi; in caso di esito favorevole la Provincia adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP, cui compete il rilascio del titolo. Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente resta pertanto configurabile.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale di autofficina meccanica presenta istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. La pratica viene trasmessa, tra gli altri, alla Provincia e al Comune territorialmente competente; il Comune esprime parere negativo, mentre la Provincia non rende alcun avviso. Nonostante la risalenza dell’istanza, il richiedente non riceve alcuna risposta definitiva.
Il ricorrente impugna quindi il silenzio-inadempimento dinanzi al TAR Campania, che accoglie il ricorso con la sentenza n. 4839/2025. La Provincia propone appello, dolendosi della ritenuta propria competenza e dell’affermato obbligo di indire la conferenza di servizi. Si costituiscono il Comune e il ricorrente, chiedendo la reiezione dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi per connessione oggettiva e li ritiene entrambi infondati. Sul primo, la difesa della Provincia si fonda sul paragrafo 4.4 della Guida Operativa approvata con D.G.R.C. n. 168/2016, che contempla l’archiviazione dell’istanza da parte del SUAP quando il richiedente non perfezioni la documentazione nei termini assegnati.
La Sezione rileva che la stessa delibera indica espressamente la Provincia come ente competente al rilascio dell’AUA. L’ipotesi di archiviazione senza provvedimento opera in un caso del tutto peculiare, non ricorrente nella specie, ovvero quando l’istante non abbia presentato la documentazione integrativa richiesta. Ne deriva che la competenza del SUAP resta circoscritta alla verifica della completezza dei documenti e al tempestivo inoltro della pratica alla Provincia, al Comune e all’Ente Idrico Campano, adempimenti tutti intervenuti.
Quanto al secondo motivo, l’argomentazione dell’appellante non trova riscontro nella normativa. L’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 59/2013 prevede che il SUAP trasmetta la documentazione all’autorità competente, la quale, ove previsto, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo.
Dalla piana lettura della disposizione si desume che la domanda deve essere esaminata nel perimetro istruttorio proprio della conferenza di servizi e che, in caso di esito favorevole, l’adozione del provvedimento conclusivo spetta alla Provincia, mentre al SUAP compete il rilascio dell’AUA al richiedente. La conclusione è confermata dal punto 1 delle Linee Guida Regionali, secondo cui il SUAP predispone un proprio autonomo provvedimento contenente le prescrizioni ambientali dell’AUA adottata dall’autorità competente.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata integralmente. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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