Potere interdittivo prefettizio oltre i sessanta giorni ed esigenze sopravvenute (Cons. Stato n. 1756 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 del d.P.R. n. 480/2001, nel richiamare il potere prefettizio di cui all’art. 11 t.u.l.p.s., consente l’adozione del provvedimento interdittivo anche oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunale, in presenza di sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. La sopravvenienza attiene al momento dell’emersione degli elementi conoscitivi, non alla collocazione temporale dei fatti materiali su cui si fonda il giudizio prognostico. Un’interpretazione formalistica della norma attributiva del potere non può quindi precludere la tutela della sicurezza pubblica quando l’acquisizione degli elementi di controindicazione sia avvenuta oltre il termine e sia conseguenza del contraddittorio endoprocedimentale. Il giudizio di inaffidabilità è sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza e non richiede la valorizzazione delle circostanze soggettive favorevoli dell’interessato, recessive rispetto alle esigenze di sicurezza connesse al titolo di polizia.

Il Fatto

Il TAR Puglia, sez. II, con sentenza n. 1486 del 2023, accoglieva il ricorso proposto da una titolare di attività di noleggio veicoli senza conducente avverso il decreto con cui il Prefetto aveva vietato l’esercizio dell’attività. Il primo giudice riteneva illegittimo il provvedimento perché adottato oltre i sessanta giorni dalla comunicazione della s.c.i.a. e fondato su fatti risalenti al periodo 2015-2020, riferibili al convivente e al padre di lui, senza indicazione di sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Accoglieva altresì il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’amministrazione considerato la condizione di incensuratezza, lo status di madre di figlia minore e il contesto territoriale.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e il Ministero dell’Interno proponevano appello, deducendo la falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 481/2001 e dell’art. 11 t.u.l.p.s. e la carente valutazione della documentazione istruttoria. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 1186/2024.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che l’originario diniego risulta annullato in dichiarata esecuzione della sentenza impugnata: tale provvedimento non incide sull’interesse al giudizio di appello. Nel merito, il Collegio richiama la propria sentenza n. 9706/2024 e la giurisprudenza della Sezione III sul giudizio di affidabilità, per poi concentrarsi sull’orizzonte temporale del potere prefettizio.

La Corte rileva che la sentenza di primo grado ha ritenuto intempestivo il provvedimento sulla base di una prospettazione della parte ricorrente perplessa e contraddittoria quanto alla data di trasmissione della s.c.i.a. al Prefetto. Le risultanze documentali collocano l’acquisizione delle informazioni sfavorevoli nel maggio 2023, la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 nel giugno 2023, ulteriori approfondimenti in agosto e l’adozione del decreto nel settembre 2023. L’incertezza sul momento iniziale del termine impedisce di ritenerlo pacificamente decorso.

Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 480/2001. L’aggettivo “sopravvenute” si riferisce all’emersione delle esigenze, dunque all’acquisizione dell’attività conoscitiva, non alla realtà materiale e fenomenologica dei fatti. La Corte esclude che una lettura formalistica della norma attributiva del potere possa consumare un potere di tutela della sicurezza pubblica di rilievo costituzionale, quando la dilazione temporale dipenda dalla necessità di riscontrare, nel contraddittorio endoprocedimentale, le osservazioni dell’interessato.

Quanto al secondo profilo, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 6530 del 2024 e i precedenti ivi citati (n. 3154 del 2018, n. 5522 del 2015, n. 1867 del 2013): il giudizio di affidabilità parte dai dati per giungere a una valutazione complessiva del serio e non remoto pericolo di abuso del titolo. Il quadro fattuale acquisito rende non illogico il giudizio prognostico, mentre le circostanze soggettive favorevoli diventano recessive rispetto alle esigenze di sicurezza. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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