Concessioni suolo pubblico covid: nessuna proroga ex lege e silenzio improcedibile (TAR Liguria n. 59 del 27.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni emergenziali che hanno consentito la posa in opera temporanea di strutture amovibili su suolo pubblico da parte dei ristoratori non contengono alcuna proroga ex lege delle concessioni di occupazione già rilasciate, né impongono alle amministrazioni di rinnovarle a semplice richiesta. Esse introducono una deroga ai soli regimi autorizzatori culturale, paesaggistico ed edilizio, restando ferma la potestà comunale di disciplinare il rilascio dei titoli. Una volta consolidatosi per mancata impugnazione l’atto presupposto immediatamente lesivo, il ricorso avverso il provvedimento consequenziale è inammissibile nella parte in cui deduce vizi derivati dall’atto antecedente. Il ricorso contra silentium diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione adotti, in pendenza di giudizio, un provvedimento esplicito ancorché non satisfattivo.

Il Fatto

Una società che gestisce un esercizio di ristorazione chiede al Comune il rilascio di una concessione di suolo pubblico per collocare tavoli, sedie e ombrelloni dinanzi al proprio locale, in un’area del centro storico già assentita negli anni precedenti con titoli temporanei legati all’emergenza pandemica. L’amministrazione comunale comunica un preavviso di rigetto e, in seguito, adotta un provvedimento espresso di diniego.

La società propone ricorso avverso il silenzio e, con motivi aggiunti, impugna il diniego, la deliberazione di Giunta con cui si è deciso di collocare in quella via un impianto di distribuzione di acqua micro-filtrata e il regolamento comunale che vieta il rilascio di concessioni nelle aree destinate a tali impianti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso contra silentium è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’ente adottato in pendenza di giudizio un provvedimento esplicito, ancorché non satisfattivo, richiamando sul punto un orientamento consolidato.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce la nozione di piena conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., intesa come percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. La società aveva appreso della deliberazione di Giunta attraverso il preavviso di rigetto, che ne riportava il contenuto ostativo: l’atto, dotato di autonoma efficacia esterna, avrebbe dovuto essere impugnato entro sessanta giorni, donde l’irricevibilità della censura.

Consolidatosi l’atto presupposto, opera la regola per cui il ricorso avverso il provvedimento consequenziale è inammissibile ove faccia valere vizi derivati dall’atto antecedente, quali quelli dedotti con i primi due motivi. Nel merito, il Collegio esclude che l’art. 9-ter del d.l. n. 137/2020 o le successive proroghe abbiano introdotto un rinnovo automatico delle concessioni: si tratta di deroghe ai vincoli culturali, paesaggistici ed edilizi, non di proroga ex lege dei titoli. L’unica norma che aveva eccezionalmente prorogato le autorizzazioni temporanee ha cessato i suoi effetti il 30 settembre 2022.

È infondata anche la censura di omessa motivazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: la società non aveva depositato memorie, e l’amministrazione non è tenuta ad esprimersi su osservazioni formulate in procedimenti distinti. Gli ultimi motivi, infine, sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la caducazione del regolamento non inciderebbe sulla deliberazione giuntale, dotata di autonoma portata preclusiva. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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