La v.i.a. del 2007 non soggiace al termine quinquennale di efficacia (C.G.A.R.S. n. 537 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, introdotto dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 come sostituito dal d.lgs. n. 4/2008, si applica ai soli procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore di quest’ultimo decreto. Ne consegue che un giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso nel 2007 non perde efficacia per il decorso del tempo. L’amministrazione non può archiviare o rigettare l’istanza di autorizzazione integrata ambientale adducendo lo smarrimento della documentazione prodotta dall’istante, ma deve attivare il soccorso istruttorio e ricostruire la documentazione in spirito di leale collaborazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2007, con D.R.S. n. 65 del 22 gennaio 2007, un giudizio positivo di compatibilità ambientale per una discarica di rifiuti speciali pericolosi. Il provvedimento subordinava la realizzazione dell’impianto al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Nell’aprile 2010 l’interessato presentava la relativa istanza, producendo la documentazione richiesta e sollecitando più volte il rilascio.

Nel 2020 l’Assessorato regionale disponeva l’archiviazione dell’istanza, ritenendo non più valido il giudizio di compatibilità ambientale del 2007 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. L’istanza di riesame veniva respinta sul presupposto del mancato rinvenimento dei documenti necessari. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riproposti integralmente i motivi di primo grado secondo la logica dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, li ritiene fondati. Il procedimento di v.i.a. relativo all’impianto si era concluso positivamente nel 2007, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008.

Solo con tale decreto il legislatore, sostituendo l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, ha introdotto il termine quinquennale entro cui realizzare i progetti sottoposti a valutazione. Il successivo d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ha precisato che i termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008.

Da qui la conseguenza: il termine di efficacia non opera per i progetti oggetto di giudizio positivo espresso anteriormente. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 6808 del 2022 e Corte cost. n. 246 del 2013, che escludono l’applicazione del termine ai procedimenti già avviati.

Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che l’istanza di a.i.a. possa essere rigettata per lo smarrimento, imputabile all’amministrazione, dei documenti a suo tempo presentati. L’Assessorato deve ricostruire anche in copia la documentazione e attivare il soccorso istruttorio, non potendosi dubitare della presentazione del progetto posto a base del D.R.S. del 2007.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento delle note di archiviazione e di rigetto del riesame. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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