Revoca della patente e autonomo giudizio di pericolosità sociale del prefetto (TAR Calabria n. 331 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevede che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca della patente, la revoca non può fondarsi sul mero automatismo derivante dall’applicazione di una misura di prevenzione. Il prefetto è tenuto a esercitare il potere discrezionale affidatogli, svolgendo un autonomo giudizio di pericolosità sociale e dando conto delle ragioni concrete che, nel caso specifico, hanno condotto alla revoca per sopravvenuta mancanza dei requisiti morali. Il giudizio di pericolosità prescinde dall’eventuale condanna in autonomi giudizi di merito e può fondarsi su una pluralità di elementi che non necessariamente assurgono alla soglia della rilevanza penale. La revoca della misura di prevenzione sopravvenuta non travolge il provvedimento di revoca della patente, restando il rilascio di un nuovo titolo subordinato alla sola istanza all’autorità amministrativa e al decorso del tempo previsto dall’art. 120, comma 3, cod. strada.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui il Prefetto di Vibo Valentia aveva disposto la revoca della patente di guida. Il provvedimento si fondava sulla presa d’atto della sottoposizione dell’interessato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di residenza.
Il ricorrente censurava l’operato dell’amministrazione per non aver esercitato correttamente il potere discrezionale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 06.05.2020, che aveva dichiarato illegittimo l’automatismo della revoca. Deduceva il difetto di motivazione e l’irragionevolezza del provvedimento, anche in considerazione delle difficoltà di ricerca di un’occupazione imposte dalla misura di prevenzione in un comune privo di trasporti pubblici. L’istanza cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla distinzione rispetto al precedente annullamento: diversamente da quanto accaduto nel primo procedimento, in questa occasione l’impianto argomentativo del provvedimento non si esaurisce nella mera presa d’atto della misura di prevenzione. La Prefettura, partendo dal dato giudiziario rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, ha formulato un proprio personale giudizio di pericolosità sociale e ha ritenuto che fossero venuti meno i requisiti morali legittimanti il possesso del titolo di guida.
Il TAR ha valorizzato il percorso valutativo autonomo compiuto dall’amministrazione, che ha richiamato la caratura criminale e verticistica dell’interessato, il suo ruolo di capo di un’organizzazione dedita al traffico anche transnazionale di sostanze stupefacenti, nonché ulteriori elementi tratti dalle banche dati. Su questa base il Prefetto ha ritenuto sussistente un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica qualora l’interessato avesse continuato a essere titolare di patente.
Il Collegio ha quindi escluso la lamentata violazione dell’art. 120, comma 2, cod. strada, rilevando che il Prefetto non si è appiattito sulle risultanze del procedimento giudiziario, ma ha fatto corretto uso del potere discrezionale intestatogli attraverso un proprio autonomo percorso valutativo. Ha aggiunto che il giudizio di pericolosità sociale prescinde dall’eventuale condanna in autonomi giudizi di merito e si fonda su una pluralità di elementi che non necessariamente devono assumere rilevanza penale.
Quanto alla sopravvenuta revoca della misura di prevenzione, comunicata con l’istanza di prelievo, il TAR ha ricordato che l’art. 120, comma 3, cod. strada consente all’interessato, decorso un certo lasso di tempo dalla revoca, di chiedere il rilascio di un nuovo titolo all’autorità amministrativa, senza necessità del previo provvedimento riabilitativo ma solo del decorso del tempo legislativamente previsto. Sia la valutazione sulla revoca sia quella sul nulla-osta rientrano nella funzione di prevenzione di pubblica sicurezza esercitata dall’autorità prefettizia ai sensi dell’art. 1 R.D. n. 773/1931. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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