L’ottemperanza al giudicato di condanna e i limiti dei conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 208 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato nel titolo, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento nei limiti del giudicato. Ne consegue che l’entità delle somme richieste e il calcolo degli interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per l’adempimento. In caso di perdurante inottemperanza si giustifica la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 141/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docente, la somma di euro 2.170,86, oltre interessi legali. La decisione, passata in giudicato come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., era stata notificata in data 21.3.2024.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto dell’azione, costituito da un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. La verifica riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Tribunale ha poi rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Su queste basi il ricorso è stato accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, con espresso richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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