Esclusione da procedura selettiva per mancata prova del posto ormeggio (TAR Liguria n. 285 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive indette per l’assegnazione di autorizzazioni all’esercizio di attività commerciali in un’area marina protetta, la previsione della lex specialis che impone alle imprese con sede operativa interna all’area di allegare il provvedimento di assegnazione di un posto ormeggio nel medesimo comune costituisce requisito di partecipazione ragionevole, finalizzato a evitare i doppi spostamenti tra base di imbarco e porto di ormeggio, e la sua inosservanza integra causa di esclusione automatica. Il preavviso di esclusione di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 non è dovuto quando la sua comunicazione sia incompatibile con le esigenze di speditezza ed economicità di una procedura cui partecipano numerosi concorrenti in reciproca concorrenza; la relativa omissione è irrilevante se il concorrente non dimostra che il proprio apporto procedimentale avrebbe potuto determinare un diverso esito. È inammissibile, infine, la censura che investa il contenuto degli scritti difensivi depositati dall’amministrazione in un distinto giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, una società di noleggio di unità da diporto, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre con la determinazione n. 209 del 28 marzo 2023, per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio all’interno dell’area marina protetta per l’anno 2023. La domanda è stata esclusa per violazione dell’art. 2, commi settimo, ottavo e decimo, e del punto 4 degli allegati obbligatori del bando.
Un primo ricorso, proposto collettivamente da più concorrenti, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza della Sezione n. 901 del 3 novembre 2023. La società ha quindi impugnato autonomamente la graduatoria approvata con le determinazioni n. 405 del 20 giugno 2023 e n. 406 del 21 giugno 2023, oltre alla nota di conferma dell’esclusione del 27 luglio 2023, deducendo cinque motivi e chiedendo il risarcimento del danno. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la ragione dell’esclusione muovendo dalle osservazioni che la stessa ricorrente aveva presentato in sede procedimentale: la società aveva compreso che il diniego dipendeva dalla mancata dimostrazione dell’assegnazione di un posto ormeggio nel Comune di Vernazza, dove è collocata la sede operativa. Trova quindi applicazione l’art. 2, ottavo comma, del bando, che impone alle imprese con sede operativa interna all’area marina protetta di allegare il valido provvedimento di assegnazione di posto ormeggio rilasciato dal comune di riferimento.
Il requisito ha superato il vaglio di ragionevolezza già nella sentenza della Sezione n. 895 del 2 novembre 2023, che ha evidenziato come la coincidenza tra porto di ormeggio e comune della sede operativa miri a favorire le attività “a chilometro zero”, evitando i doppi spostamenti tra base di imbarco e porto di ormeggio. Su questa base il Collegio ha respinto le censure di illegittimità della causa di esclusione.
Quanto al contraddittorio procedimentale, il Tribunale ha escluso che il preavviso di esclusione fosse dovuto. L’instaurazione del contraddittorio, osserva il Collegio, non è compatibile con le esigenze di speditezza ed economicità che caratterizzano una procedura con numerosi partecipanti in situazione di concorrenza reciproca. La ricorrente, inoltre, non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare che il proprio apporto avrebbe potuto mutare l’esito: non ha prodotto la comunicazione di inizio attività ex art. 2 d.M. infrastrutture 1 settembre 2021, né altro documento attestante una sede operativa esterna al perimetro dell’area protetta.
Il Collegio ha poi chiarito che l’esistenza di una sede operativa alla Spezia non emerge dalla domanda di partecipazione, ove quella località era indicata soltanto come porto di ormeggio delle unità adibite a noleggio e locazione. Ha infine dichiarato inammissibili i rilievi critici riferiti al contenuto degli scritti difensivi depositati dall’amministrazione in un diverso giudizio.
Il ricorso è stato pertanto respinto nel suo complesso, compresa la domanda risarcitoria, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda scrutinata.
Nota della Redazione
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